MOD. E AGGIUNTE: ART. 345-361 R. 41] al sommo di ogni pagina, notando nella prima di esse il numero totale delle pagine ond’è formato, il tipo e nome del bastimento, il compartimento marittimo dov’è inscritto, il numero di matricola, il nome del capitano e la data dell’emissione. 11. Ciascuna parte del giornale nautico può servire per più viaggi, se siavi ancora spazio bastevole, a giudizio dell’autorità marittima o consolare, che vi fa l’opportuna annotazione. 12. Quando per una causa qualunque il bastimento cessasse di esistere o dismettesse la bandiera per vendita a stranieri, o per passaggio nel registro dei galleggianti, le autorità marittime dello Stato, o consolari all’estero, ritireranno il giornale nautico e lo trasmetteranno al capoluogo del compartimento marittimo d’inscrizione del bastimento per esservi custodito. Altrettanto si farà quando il giornale sia intieramente finito o sia reso inservibile. 13. Se taluno dei libri, onde si compone il giornale nautico, sia finito in corso di navigazione, o siasi perduto o distrutto per una qualunque accidentalità, il capitano dovrà formarne uno provvisorio, nel quale indicherà anzitutto le ragioni del fatto. Il giornale nautico provvisorio, o la parte di esso che fu surrogata a quella esaurita, perduta o distrutta, sarà duratura fino al primo porto d’approdo, dove il capitano farà la sua dichiarazione all’ufficio di porto, nello Stato, o al regio ufficio consolare, all’estero. 14. L’ufficiale di porto o il regio ufficiale consolare faranno constare della dichiarazione del capitano con processo verbale firmato dal capitano medesimo, da due testimoni e dall’ufficiale ricevente. I suddetti ufficiali esamineranno inoltre se le ragioni della perdita o della distruzione del giornale nautico regolare, addotte dal capitano, siano pienamente giustificate, e dove abbiano prove, o sufficienti indizi, che la perdita o distruzione sia avvenuta per colpa o dolo, procederanno secondo le norme fissate nel titolo IV del Regolamento per l’esecuzione del Codice della marina mercantile. 15. Se la dichiarazione, di cui all’articolo precedente, è fatta nello Stato, l’ufficiale di porto che la riceve, ritira il giornale nautico provvisorio, e se il bastimento debba proseguire il viaggio, obbliga il capitano a prov-