90 PARTE PRIMA. che non si uniformeranno al disposto dell’art. 93. Nei casi previsti dal capoverso di detto articolo, se vi fosse un medico o chirurgo che facesse parte dell’equipaggio, la pena sarà da esso incorsa. 891. Sarà punita con multa estendibile a lire duecento ogni contravvenzione agli articoli 33 e 105. Ogni contravvenzione al-l’art. 113 sarà punibile con multa da lire duecento a lire cinquecento. Capo VII. Delle infrazioni alla polizia dei porti e delle spiagge. 392. Chiunque, col tagliare o slegare gomene, catene, ormeggi, o in qualunque altro modo, avrà cagionato danno alle navi ancorate nei porti, nelle rade o spiagge, incorrerà in una multa, che potrà estendersi a lire trecento. Potrà ancora applicarsi la pena del carcere da uno a tre anni, secondo le circostanze. Rimarranno salve le maggiori pene nel caso che vi concorra dolo. 393. Ogni contravvenzione all’art. 173 sarà punita con multa estendibile a lire cento. Se la portata della nave eccederà cinquanta tonnellate, la pena potrà estendersi a lire duecento. 394. Chiunque, senza essere autorizzato in coerenza all’art. 190, rimorchierà navi nei porti, seni, canali o stretti, o nelle rade dello Stato, incorrerà in una multa da lire cento a trecento. 395. Il capitano o padrone di piroscafi rimorchiatori, che rifiuti di obbe ■ dire agli ordini dell’autorità marittima per venire in soccorso di navi pericolanti, incorrerà nella pena del carcere,1 che potrà estendersi ad un mese, ed in una multa estendibile a lire cinquecento. 396. I battelli che si trovassero nel porto od in altro luogo di ancoraggio senza la numerazione prescritta dal regolamento o condotti da altri che dal titolare della licenza, saranno sequestrati, e la persona che ne avrà il maneggio sarà punita con multa estendibile a lire cento. Il battello sarà tenuto in sequestro per un tempo non eccedente giorni quindici. Non comparendo il proprietario dentro questo termine, il battello sarà considerato come cosa perduta, e si applicherà il disposto dell’articolo 136. 1 Detenzione.