codice per la marina mercantile. " 69 vere codesto approvvigionamento se non ventiquat-tr’ ore dopo il loro arrivo. 250. Allorché navi da guerra, corsare o mercantili, delle due parti belligeranti, si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia dello Stato, vi dovrà essere un intervallo almeno di ventiquattr’ore tra la partenza di qualunque nave d’una parte belligerante, e quella successiva di qualunque nave dell’altra parte. Questo intervallo potrà venire accresciuto, secondo le circostanze, dall’autorità marittima del luogo. 251. La preda e qualunque atto di ostilità fra navi di nazioni belligeranti, nel mare territoriale e nel mare adiacente alle isole dello Stato, costituirà violazione di territorio. Parte Seconda. DISPOSIZIONI PENALI PER LA MARINA MERCANTILE. Titolo J. Dei reati marittimi e delle pene. Capo Unico. Disposizioni generali. 252. Le violazioni delle disposizioni del presente Codice si distinguono in reati ed in mancanze disciplinari. Sono reati le violazioni per cui sono stabilite pene corrispondenti a quelle determinate dal Codice penale comune, ovvero le pene della interdizione, destituzione o sospensione dai gradi marittimi, o quella della confisca. Sono mancanze disciplinari lp violazioni, alle quali sono applicate le punzioni disciplinari stabilite dal presente Codice. 253. I reati marittimi si distinguono in crimini, delitti e contravvenzioni, secondo le norme del Codice penale comune. Le pene della interdizione, della destituzione o sospensione dai gradi marittimi, e della confisca, quando sono applicate come pene principali, si considerano sempre correzionali, salve, in quanto alla competenza, le speciali disposizioni del presente Codice. 254. Gli arresti disciplinari si sconteranno : in alto mare, a bordo della nave, assicurando l’individuo nella camera di prora, o in altro luogo, a norma del regolamento ; nei porti dello Stato, in quei luoghi a ciò destinati dai regolamenti, od altrimenti nella camera di deposito del mandamento ;