94 PARTE PRIMA. 379. Il capitano o padrone di una nave mercantile carica di truppe, munizioni da guerra o di altri oggetti o generi dello Stato, che, essendo in convoglio, abbandonerà la scorta, incorrerà nella pena del carcere da uno a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore. Se la nave dopo abbandonata la scorta fosse predata, la pena sarà della reclusione. Se poi risulti che il capitano o padrone abbia dato volontariamente la nave in mano del nemico, la pena sarà dei lavori forzati a tempo. 380. Il capitano o padrone che assumesse il comando di navi da guerra estere, senza avere ottenuto l’autorizzazione del Governo, incorrerà nella destituzione, senza pregiudizio delle altre penalità in, cui fosse incorso pel fatto di aver preso servizio militare presso nazione estera. 381. Gl’inscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, i quali prendessero imbarco sopra navi mercantili appartenenti ad una Potenza che si trovasse in guerra collo Stato, incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno. 382. I nazionali che prendessero servizio a bordo di corsari o di legni da guerra di Potenza in guerra collo Stato, saranno puniti coi lavori forzati a tempo. Qualora poi avessero preso parte ad atti di depredazione contro navi nazionali, incorreranno nelle pene stabilite per coloro che prendono le armi contro lo Stato. 383. Le persone di equipaggio di navi nazionali, le quali in paese estero invocassero la protezione di altre autorità fuori degli ufficiali consolari nazionali, o, dove non vi fossero ufficiali consolari nazionali, ricorressero ad altre autorità fuori del Consolato, sotto la cui protezione fosse posta la nave, incorreranno in una pena pecuniaria estendibile a lire duecento. I capitani o padroni potranno inoltre essere puniti col carcere non minore di un anno. 384. L’inscritto nella matricola, o nei registri, che cedesse ad altri il libretto di matricola o il foglio di ricognizione, sarà punito con multa estendibile fino a lire cento. Nel caso in cui il libretto o il foglio di ricognizione avesse servito all’evasione di una persona imputata di crimine o di delitto, o di inscritti per la leva, il cedente sarà tenuto complice del reato.