488 PAKTE TERZA. porto o fra gli ufficiali dei corpi della regia marina in attività di servizio od in posizione ausiliaria. Il commissario governativo veglierà che non siano apportate abusive modificazioni nell’assetto interno del bastimento e ne siano eliminati gli inconvenienti che si manifestassero ; curerà d’impedire che negli scali intermedi siano imbarcati passeggieri in numero mag giore delle piazze disponibili ; e vigilerà sulla scrupolosa osservanza, da parte del capitano, dei medici e dell’equipaggio, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari. Egli terrà un giornale nel quale annoterà le disposizioni date, gl’inconvenienti rilevati, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti e le proposto di miglioramenti, che l’esperienza gli suggerisse. All’arrivo nel porto estero di destinazione e durante la sua permanenza in esso, il commissario coadiuverà il regio agente consolare in tutto ciò che può concernere il servizio d’imbarco e sbarco degli emigranti. Al commissario governativo competeranno, a carico dell’armatore, il trattamento di prima classe ed una indennità giornaliera di lire 5, tanto pel viaggio di andata quanto per quello di ritorno. Nel caso che il piroscafo non ritornasse in Italia, l’armatore „dovrà pure provvedere al suo mantenimento durante il soggiorno a terra in attesa d’imbarco ed al suo rimpatrio mediante passaggio in prima classe sopra un piroscafo postale. 71. All’arrivo nel porto estero di destinazione di un piroscafo, che trasporti emigranti senza che vi sia imbarcato un commissario governativo, ed aH’arrivo in un porto del regno di navi con immigranti, l’autorità consolare e l’autorità marittima rispettivamente, tenendo presente il disposto degli articoli 87, 88, 89, 90, 91 e 92 del Regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1896, n. 584, manderanno a bordo un loro delegato, prima dello sbarco dei passeggieri, per verificare, mediante rigorosa inchiesta, se durante il viaggio siano state eseguite tutte le prescrizioni stabilite e constatare se gli armatori, capitani, equipaggi ed agenti d’emigrazione abbiano contravvenuto alle prescrizioni legislative e regolamentari ora vigenti ed a quelle che fossero in seguito stabilite a garanzia dell’igiene, della sicurezza e della bontà dei trasporti medesimi.