REGOLAMENTO PER LA
di capitani di gran cabotaggio, di ingegneri navali, di costruttori navali di la e 2a classe, e di macchinisti in 1° e in 2°; registrano e consegnano le dette patenti ;
    5° rilasciano le patenti di grado a coloro che furono dichiarati idonei all’esame teorico-pratico di padrone ; i certificati di idoneità per navigare come scrivano o sottoscrivano ; i certificati di idoneità alle funzioni di perito staz-zatore ; ed i fogli di autorizzazione al comando di bastimenti addetti al piccolo traffico costiero, e alla pesca illimitata ;
    6° tengono registro dei piloti pratici stabiliti nel compartimento, e rilasciano i relativi fogli di abilitazione ; tengono pure registro degli interpreti marittimi, che sono da loro nominati ;
   7° trattano gli affari riguardanti le successioni di marinai morti in navigazione od all’estero ;
   8° accertano le azioni di merito compiute in mare, e ne riferiscono al Ministero ;
   9° propongono all’ approvazione del Ministero della marina le tariffe delle mercedi per l’imbarco e sbarco dei passeggieri, dei bagagli e delle merci ;
    10° esercitano la giuri-
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sdizione e i poteri arbitrale e disciplinare loro attribuiti dal Codice della marina mercantile ;
    11° ricevono le convenzioni di arruolamento, conforme al disposto del Codice di commercio ;
    12° sono incaricati dell’eseguimento della leva marittima secondo la legge e regolamento relativi ;
    13° regolano il servizio dei barcaiuoli, dei zavorrai, e di altri esercenti arti e industrie nei porti, e l’ammissione degli spedizionieri nell’uffizio ;
   14° tengono le matricole dei bastimenti a vela e a vapore del rispettivo compartimento, e trascrivono su particolari registri gli atti traslativi o dichiarativi della proprietà dei bastimenti stessi, i contratti di pegno, di cambio marittimo, e di costruzione dei bastimenti e relative quietanze ;
   15° promuovono d’ufficio la vendita dei bastimenti nei casi preveduti dal Codice della marina mercantile ;
    16° propongono al Ministero della marina la emissione e la rinnovazione degli atti di nazionalità dei bastimenti ; rilasciano loro le carte di bordo per qualunque destinazione ;
   17° tengono i registri dei galleggianti del compartimento non -muniti di atti