124 PARTE SECONDA. Sozione III. Attribuzioni dei capi di un uff izio di porto locale. 11. I capi di un uffizio di porto locale : 1° rilasciano le carte di bordo ai bastimenti nazionali per qualunque destinazione ; 2° ricevono le convenzioni d’arruolamento conforme al disposto del Codice di commercio ; 3° provvedono alle visite dei bastimenti nei modi determinati dal presente regolamento ; 4° dispongono e regolano i soccorsi ai bastimenti in pericolo ; 5° accertano le azioni di merito compiute in mare, e ne riferiscono al capo del compartimento ; 6° tengono il registro e rilasciane le licenze de’ galleggianti del luogo, e delle delegazioni dipendenti non autorizzate ad emettere le licenze medesime ; 7° provvedono alla polizia del litorale di loro giurisdizione ; vigilano per la conservazione di esso, e per impedire usurpazioni o danni alle proprietà demaniali ; 8° esercitano vigilanza ed azione, a fine di polizia marittima, sui cantieri navali stabiliti nel litorale di loro giurisdizione ; 9° applicano le tasse di ancoraggio‘e gli altri diritti marittimi e sanitari ; 10° accertano, in via preliminare, i reati marittimi e le contravvenzioni, e ne riferiscono al capo del circondario per gli ulteriori atti di sua competenza ; 11° invigilano il servizio dei piloti pratici, dei barcaiuoli, zavorrai, ed altri esercenti arti ed industrie marittime nel litorale di loro giurisdizione; 12° eseguiscono la legge e i regolamenti sulla pesca di maTe per la parte che loro spetta ; 13° vigilano alla regolare illuminazione dei fari e fanali ; 14° cooperano, per la parte ad essi assegnata, al servizio della cassa degli in -validi della marina mercantile ; 15° adempiono ad ogni altro uffizio a loro commesso dalla legge e regolamenti per ■ l’amministrazione della marina mercantile. Sezione IV. Attribuzioni dei delegati di porto. 12. I delegati di porto : 1° vidimano le carte di bordo ai bastimenti nazionali per qualunque destinazione, astenendosi però da ogni altro atto attribuito agli uffizi di porto ; inscrivono, o cancellano, occorrendo, individui dell’equi-