134 PARTE SECONDA. Il pagamento di questa mercede avverrà nei modi stabiliti dall'art. 856 del presente regolamento. 67. Oli individui di bassa forza non potranno essere addetti a lavori di scrittura negli uffizi, nè al servizio particolare degli impiegati di pvrto di qualsiasi grado. 68. Oli individui di bassa forza sono dichiarati guardie di sanità per gli effetti delle leggi e dei regolamenti di sanità marittima. Allorché sono in servizio di contumacia nei lazzeretti, o a bordo dei bastimenti, indossano una tracolla di color rosso. 69. Gli individui di bassa forza hanno la qualità di agenti della forza pubblica per l’accertamento delle contravvenzionimarittime, e per tutti gli effetti previsti dalle leggi, 70. Presso gli uffizi di porto locali, ed anche presso le più importanti delegazioni di porto potranno essere destinati come inservienti individui della gente di mare, i quali riceveranno una retribuzione annua da lire 180 a lire 360, secondo i luoghi. Questi inservienti non avranno però alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stalo. Disposizioni transitorie. 71. Il personale di bassa forza del corpo delle capita- nerie di porto, stabilito con lì. I). 21 dicembre 1876, sarà sciolto subito dopo la pubblicazione di questo regolamento. 72 A far parte del nuovo personale di bassa forza del corpo suddetto, stabilito dalla tabella n. 3 annessa al presente regolamento, saranno chiamati soltanto quegli individui dell’antico personale i quali appartengono alla gente di mare, e siano idonei al servizio marinaresco : per tutti gli altri sarà provveduto a tenore di legge. Sezione IV. Iìribarcazioni e spese d’uffizio. 73. Il Ministero determina il numero e la qualità delle imbarcazioni per gli uffizi di porto, die saranno som-ministrate dai regi arsenali marittimi. Alle spese pel mantenimento e la riparazione delle suddette imbarcazioni è provveduto, secondo il bisogno, per disposizione ministeriale. 74. Gli assegnamenti per le spese d’uffizio, e le regole dell’uso e del conteggiamento di essi sono stabiliti dal Ministero. 75. Vi sarà in ogni uffizio di porto un impiegato economo, incaricato della responsabilità e della tenuta del conto degli oggetti mobili appartenenti all’uffizio