274 PARTE SECONDA. servate a disposizione degli aventi diritto. 746. I capitani di porto si asterranno dal depositare nella cassa dei depositi della gente di mare le somme ed oggetti preziosi di cui all’art. 151 del Codice per la marina mercantile, qualora giudichino che l’esaurimento delle pratiche per la consegna agli interessati possa effettuarsi entro tre mesi dalla data dell’avviso a questi spedito, e quando non siano fatti 0 notificati impedimenti o non sorgano contestazioni giudiziarie. Le dette somme o valori saranno custoditi nella capitaneria, sotto la personale responsabilità dei rispettivi capitani di porto, 1 quali dovranno tenerne un conto regolare, informando il Ministero della marina di ogni somma o valore ricevuto o consegnato. 747. I tesorieri formeranno alla fine d’ogni semestre uno stato dei depositi ricevuti e restituiti nel semestre medesimo, col relativo conto di cassa. La competente intendenza di finanza apporrà il visto su tale stato e lo trasmetterà al Ministero della marina. Un uguale stato ed alla stessa scadenza sarà compilato e trasmesso al Mini- stero dai capitani di porto dei compartimenti in cui hanno sede le casse. 748. Le condizioni per il passaggio delle somme dalla cassa dei depositi della gente di mare in quella dei depositi e prestiti sono le seguenti : a) per le somme provenienti dalle successioni di individui della gente di mare, o dalla vendita dei ricuperi di bastimenti naufragati, ovvero di quella dei ricuperi fortuiti, a mente dei nn. 1, 2 e 3 del-l’art. 151 del Codice perla marina mercantile, quando sia trascorso un anno dall’avviso fatto pubblicare dalla competente autorità marittima, senza che gli aventi diritto siensi presentati, ovvero essendosi presentati siano insorte contestazioni non definite nel termine su detto ; b) per le somme depositate per uno dei motivi indicati nel n. 4 del succitato art. 151 del Codice, quando, cessato lo scopo del deposito, sieno decorsi due mesi dalla data dell’invito a ritirarlo, che sarà fatto notificare amministrativamente dal competente uffizio di porto agli interessati da un individuo di bassa forza, o in difetto dal-1’ usciere comunale, senza che gli stessi abbiano curato di presentarvisi.