PARTE SECONDA. 1050. Il condannato in contumacia con sentenza della quale non sia lecito appellare, potrà fare opposizione alla sentenza entro i cinque giorni successivi a quello della sua notificazione con atto presentato alla cancelleria dell’ uffizio di porto, nel quale addurrà le sue eccezioni ed i mezzi di difesa. Il detto termine sarà aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza. A piè dell’atto di opposizione il capitano o l’uffiziale di porto prefiggerà F udienza ; tale decreto verrà notificato all’ opponente nei modi prescritti per le citazioni. Per lo sentenze di condanna a carico d’individui appartenenti alla marina mentre sono in navigazione, il termine comincerà a decorrere dal giorno dello sbarco loro nel Regno, accertato ai termini degli articoli 115 eseguenti del Codice per la marina mercantile e 652 del presente regolamento. 1051. Se F imputato comparisse, si leggerà il verbale del primo dibattimento ; nel resto la discussione si farà in contradittorio nei modi e nelle forme sopra prescritte, e la condanna in contumacia sarà come non avvenuta. Nondimeno, le spese di copia e di notificazione della sentenza in contumacia e dell’ opposizione, saranno sempre a carico dell’opponente. Se l’opponente non comparirà all’ udienza, sarà profferita sentenza con la quale si ordinerà l’esecuzione di quella pronunziata in contumacia. Questa seconda sentenza non potrà più essere impugnata, salvo col ricorso in cassazione, quando ne sia il caso. 1052.Le minute dellesen-tenze saranno conservate in apposito registro e depositate nella cancelleria del capitano o dell’uffiziale di porto che le ha pronunciate. Il capitano o l’uffiziale di porto trasmetterà al procuratore del Re nella cui giurisdizione è posto l’uffizio di porto cui appartiene copia di ogni sentenza da lui pronunciata entro giorni cinque dalla data della medesima per gli effetti degli articoli 1033 e 1053 del presente regolamento, ammenoché in caso d’appello per parte dell’ imputato o della parte civile non ne fosse già stata trasmessa una copia cogli atti del processo. Il procuratore del Re, dopo averle esaminate, ne farà il deposito nella cancelleria del tribunale. Il capitano di porto trasmetterà entro i primi giorni d’ogni mese al Ministero