MOD. E AGGIUNTE: ART. 523-528 R. 443 Art. I. Le prescrizioni di sicurezza stabilite dal suddetto Regolamento per le merci della categoria lla, gruppo I (corrosivi), non dovranno, in via eccezionale, essere applicate all’acido solforico monoidrato puro, od oleum, all’anidride solforica ed alla soda caustica, quando per tali merci vengano soddisfatte le seguenti condizioni di imballaggio : a) l’acido solforico monoidrato, puro, od oleum, sia rinchiuso in recipienti di lamiera di acciaio, di spessore non inferiore a tre millimetri, coi fondi saldati e senza chiodature, chiusi con tappi ermetici a vite e piombati. Tali recipienti dovranno essere contenuti in solide gabbie di legno ed avere un peso massimo non maggiore di 650 chilogrammi ; b) l’anidride solforica allo stato solido sia rinchiusa in cassette di solido lamierino, saldate, imballate in robuste casse di legno a parete piena e del peso massimo non superiore a 100 chilogrammi ; e) la soda caustica solida sia rinchiusa in recipienti di lamiera di acciaio a perfetta chiusura, del peso massimo non superiore ai 650 chilogrammi. Qualsiasi collo che accennasse a perdita dovrà essere assolutamente escluso dal trasporto. _ 2. Nell’elenco delle merci pericolose, annesso al Regolamento approvato col R. decreto 13 luglio 1903, n. 361, dovranno essere fatte le seguenti aggiunte : Dopo la voce «Acido solforico (olio di vetriolo)», aggiungere « Acido solforico anidro », e nella colonna della classificazione « Vedi : Anidride solforica ». Aggiungere quindi « Acido solforico fumante (oleum) » e nella colonna della classificazione « Categ. II — gr. 1 ». Sotto la voce « Anidride carbonica » aggiungere « Anidride solforica » e nella colonna della classificazione « Categ. II — gr. 1 ». Sotto la voce « Oleina » aggiungere « Oleum » e nella colonna della classificazione « Vedi acido solforico fumante ». Ordiniamo, ecc. VITTORIO EMANUELE. Gr. Giolitti C. Mirabello Ronchetti.