CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 57 tro galleggiante che si trovi nei porti, rade, canali e fossi navigabili, sono sottoposti alla vigilanza dell’ autorità marittima. Nessuno può essere ammesso ad esercitare 1’ arte di barcaiuolo, condurre chiatte, pontoni, navicelli da diporto e qualunque altro galleggiante, senza una licenza dell’ufficio di porto da concedersi alle condizioni stabilite dal regolamento.1 188. In quei porti che trovansi in diretta comunicazione con lagune, canali o fiumi navigabili, l’obbligo della licenza, di cui all’articolo precedente, non si applica alle gondole od altri battelli specialmente destinati al servizio della città, dei canali o fiumi, e che fossero muniti di una licenza della giunta municipale. Tuttavia questi galleggianti, quando entrano nelle acque di giurisdizione dell’ ufficio di porto delimitate come all’art. 163, sono soggetti alla vigilanza del- l’ufficio di porto, ed i loro conduttori sono tenuti ad osservare i regolamenti marittimi d’ordine e di polizia. Qualunque conflitto di giurisdizione potesse insorgere tra gli uffici di porto e la giunta municipale pel regolamento di esercizio dei galleggianti sopra indicati, sarà composto in primo grado dall’autorità prefettizia del luogo, ed in idtimo grado con regio decreto. 189. L’ individuo munito di licenza e di numero per condurre un battello nel porto, se sia condannato per i reati indicati negli articoli 28 b e 62 b, sarà privato della licenza di esercizio. L’ufficio di porto avrà eziandio facoltà di ritirare temporaneamente la licenza agli individui condannati per contrabbando, o ammoniti come persone sospette, ai termini della legge di pubblica sicurezza. 190. Chiunque vorrà stabilire nei porti, nelle rade, ! nei seni, canali fossi o stret- I ti, servizi di piroscafi pel 1 Confr. C., 396 ; R„ 837, 899, 912 e seg. Le norme del libro II, C. C., sul commercio marittimo s’informano alla distinzione fra navi propriamente dette e più modeste imbarcazioni non provviste dell’atto nazionalità ; per cui quando il legislatore disciplina l’urto, le avarie, l’abbandono, ecc., fa espresso richiamo alle navi propriamente dette e non alle semplici barche. Specialmente è a ritenersi tale principio in quanto nei porti in diretta comunicazione con lagune e canali, le gondole ed altri battelli destinati al servizio delle città sono sottratti alla giurisdizione dell’autorità marittima (T. Venezia, 14 luglio 1917 -Foro Fere., 1917, 487).