— 48 — trecento la cancelleria del comune è completamente laicizzata. E appena al principio del trecento è possibile parlare di un suo archivio1) e di norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 1 notai che v’erano impiegati erano di regola tre: l’uno, col titolo di cancellarius, redigeva gli atti più importanti e solenni, compilava le commissioni, teneva i « libri consiliorum » e sovraintendeva a tutto il funzionamento della cancelleria; gli altri due, semplici notarti, erano deputati al civile o al criminale, tenevano i libri contabili, il « liber magnus » e coadiuvavano il cancelliere. Oltre a questi, c’ era un quarto notaio, il cancellarius potestatis o, sotto il governo di Venezia, il cancellarius comitis, adibito specialmente al civile e al criminale e, sotto Venezia, alla corrispondenza con la Dominante. Tutti, meno il cancellarius comitis, erano iurati notarii comunis, cioè dal comune ripetevano la facoltà di esercitare l’arte e ad esso giuravano di esercitarla secondo quanto lo Statuto prescriveva. Ma per quanto varie fossero le incombenze a cui questi notai dovevano attendere per conto del comune, l’attività maggiore tuttavia essi la dedicavano alla redazione di documenti privati e per conto di privati. A Spalato non esistevano notai che lavorassero fuori della cancelleria comunale-). Di qui la commistione e la non netta differenziazione tra atti pubblici e privati che ancor oggi si nota nelle poche e disordinate reliquie dell’Archivio trecentesco di Spalato. A questa doppia attività dei nostri notai ed ai loro contatti col pubblico si deve appunto il sorgere dei testi che pubblichiamo. * * * Come avvenivano questi contatti? Lo Statuto di Spalato, al libro li, capo LX, prescriveva che « quandocumque aliquis notarius uocatur ad faciendum aliquem con-tractum, debeat apportare secum quaternum et antequam partes recedant, debeat scribere in quaterno totum contractum, de quo rogatur.. »8) ecc. E così effettivamente avveniva nella maggior parte dei casi. Il notaio, invitato dal pubblico, sentiva dalla viva voce dei contraenti i patti del contratto, ne fissava i termini nel quaderno delle sue imbreviature, lo rileggeva, e il contratto era fatto. Ma non sempre la cosa andava così, nè, per prescrizione statutaria, così poteva andare. In alcuni casi il notaio •) Statuto cit.rpag. 54. -) Esisteva però, e fiorentissima, la cancelleria arcivescovile e capitolare che funzionava anche per privati. Ma di essa parleremo più tardi. ■1) Statuto cit., pag. 53,