BIBLIOGRAFIA RECENSIONI E NOTIZIE ALDO CHECCHINI, La « tracimo » e il trasferimento della proprietà immobiliare nei documenti medievali, Padova, 1914. Anche se uscita parecchio tempo fa, riteniamo opportuno di segnalare questa monografia del eh. prof. Checchini, perchè importante sotto il duplice aspetto dell’argomento di storia giuridica che vi si tratta e dell’attinenza che lo stesso ha anche con la storia del nostro diritto medievale, a cui l’egregio autore accenna espressamente nel suo dotto volume. L’a., partendo dal principio, fondamentale in diritto romano, accolto anche nel Codice (c. 1, II, 3, 20) e nel Digesto (1. VI, 1, 50 pr.), che traditionibus et usu-capionibus dominio rerum, non nudis pactis transferuntur, studia le vicende della tradizione corporale degli immobili e la solemnis introductio locorum, che la perfeziona, derivanti da contratto o da sentenza; e persegue le vicende dell’istituto, cosi interessante anche per lo svolgimento del diritto volgare, nelle carte romagnole del periodo pre-bolognese e nell’età del risorgimento; chiudendo il lavoro con due interessanti capitoli (IV e V) su la traditio nei documenti e nella legislazione statutaria di Venezia (pag. 141-176), e su quella dei documenti della Dalmazia (pag. 177-189). È forse, questo del prof. Checchini, uno dei pochi studi usciti negli ultimi anni e dovuti ad eminènti cultori di storia del diritto italiano, che si occupino, con un po’ di maggiore ampiezza, di fenomeni giuridici, appartenenti al nostro paese, e sieno basati su buone cognizioni delle nostre fonti. Il Checchini, fondandosi su quanto scrisse il Mayer, nella sua breve, ma densa operetta Die dalm-istr. Municipalverfassung und deren ròm. Grundlagen (Weimar, 1903); su le carte della raccolta Racki (Documenta) e dello Smiciklas, (Codex dipi.), e su quanto chi scrive queste linee aveva già raccolto, anni or sono, intorno alla vita del diritto romano in Dalmazia nei secoli X e XI; dimostra la persistenza in Dalmazia, anche durante i secoli che precedono il risorgimento romanistico, del principio romano, da noi sopra enunciato. E, concordando con la nostra antica opinione, ribatte l’erronea concezione che il Sufflay dimostra di avere della struttura esterna ed interna del documento dalmato nel medio evo, ritenendo, inoltre, pur lui, che la corporalis introductio, di