— 177 - Pure su l’immissione in possesso dell’attore, in sèguito a contumacia del reo, ibid. è ricordo degli statuti di Spalato; e nuovamente qualche richiamo agli statuti di Zara, p. 201 e 203, lo troviamo a proposito dell'arresto giudiziale. Come si scorge, i richiami ai nostri statuti, nell’ opera del Sella, sono parchi e sporadici: e molto limitato è il numero di quelli che egli mostra di conoscere, o almeno che ha impreso ad esaminare. Certo è che la trattazione non imponeva un esame particolare della procedura statutaria dalmata, la cui storia è ancora da farsi; ma è certo anche che tanto gli statuti di Zara, quanto quelli di Spalato, a tacer d’altri, potevano offrire più largo campo allo studio del chiaro autore, essendo entrambi caratteristici e fino ad un certo punto originali anche nei rispettivi libri, nei quali è codificato il nostro processo civile. 11 Lattes nello studio sul procedimento sommario, ripublicato, come dicemmo, in appendice a! volume studio de! massimo interesse e pieno di sicura e forte dottrina si fonda, qua e là, su qualcuna delle disposizioni degli statuti di Spalato, che si riferiscono ai varii casi di quel procedimento accelerato, come si venne configurando nella legislazione statutaria italiana, sopra tutto per influenza delle due famose decretali di Clemente V, Saepe e Dispendiosam. Gli accenni agli statuti di Spalato, nello studio del Lattes, sono fatti a proposito delle cause privilegiate per ragione di persone, p. 128; di quelle dei poveri, vedove, orfani e pupilli, p. 229; di quelle del comune, p. 230; di quelle privilegiate per ragione di valore, p. 234; delle cause di valore minimo e di quelle che sono privilegiate per la loro natura (azioni possessorie), p. 236; dei crediti fondati su documenti notarili, p. 240. Poi, in contestazioni mercantili, p. 241 ; in azioni per risarcimento di «danni dati » (quali a terreni per opera d’uomini o animali), p. 248; in cause per alcuni crediti dotali, p. 244. Per le cause nei giorni feriali vedansi le citazioni a pag. 259-60. In ogni caso, i richiami dell’autore sono molto accurati ed esauriscono in buona parte la materia del processo accelerato, quale lo troviamo negli statuti di Spalato, anche se gli altri statuti, che alla cognizione sommaria hanno dedicato non pochi capitoli, sieno al Lattes malauguratamente sfuggiti. Osserviamo infine che la formula completa a indicare questo processo: breviter, summatim, summarie, de plano, sine strepitìi iudicii, sine figura iudicii, Che si riscontra appena, nella maggior parte degli statuti, nei secoli successivi alle costituzioni clementine, è presso di noi ricordata, sebbene non nella sua integrità, ma con la frase equivalente : sine iudiciario strepitu.....de plano, certo per diretta influenza del diritto canonico e delle costituzioni dei pontefici del secolo Xill, già nella ¡-/istoria Salonitana (cap. XXXI) di Tommaso arcidiacono (f 1260): ma la elaborazione definitiva del sistema di procedimento accelerato negli statuti di Spalato è dovuta, con ogni probabilità, all’ opera di Percevallo da Fermo (sec. XIV). Ugo Inchiostri. M. M. BACMTi, ci px umi-ftutij pa m. cdij.vwTOijpa JSaaiuvj u (M. M. VASIC, L’architettura e la scultura in Dalmazia, dal principio del IX sec. al principio del XV. Parte I: le chiese), Belgrado, 1922, pag. 336 con 225 illustrazioni. Riprendendo la recensione iniziata nel I voi. di questi «-Atti e Memorie», vediamo ora forse il più antico, certo il più discusso fra i nostri monumenti 12