— 315 — infrangibile, fu la forma e il modo del patto. Non un pezzo di pergamena fatto cadere dall’alto del trono da signore a sudditi, ma un giuramento, prestato da pari a pari, nelle mani dei vescovi, consacrò la sovranità di Colomano sulla Dalmazia. Non un privilegio, che comporta concessioni che si possono o meno largire, e la cui misura dipende dalla maggiore o minore generosità del sovrano, ma un giuramento su capitoli in precedenza concordati, da sovrano a sovrani, «llle enim, qui provinciam Dalmatie subesse regi disposuerat securus esse volebat», dice l’unico documento attendibile che si riferisce a questi avvenimenti, una nota memoriale zaratina. Privilegi non furono nè scritti, nè largiti, poiché la loro concessione avrebbe sminuito, e quasi oscurato, la solennità dei patti. Non un rotulo di pergamena, o un pendente sigillo dovevano garantire i comuni, ma il solenne Tetraevangelio sul quale Colomano giurando aveva imposto le mani, nel quale il suo giuramento era stato registrato, e che forse è quello stesso codice che, venduto da un insipiente sacerdote croato, si conservava sino al 1900 circa nella chiesa di S. Simeone di Zara ed ora trovasi nella Biblioteca Reale di Berlino con la segnatura Theol. Quart. 278. Eppure esiste tutta una serie di diplomi che si vogliono largiti alle città dalmate da Colomano. Basta quanto abbiamo detto per considerarli delle posteriori falsificazioni. Tutti però, anche prima di queste nostre considerazioni, erano stati condannati. Quello di Arbe prima dal Radio (in «Starohrvatska prosvjeta », VII, 1903, pag. 75 segg.), poi dal Sisic, (in Enchiridion, cit-, pag. 632 segg) e infine da noi, in relazione con un documento gemello di re Cressimiro (in «Archivio storico per la Dalmazia», 1931, f. 63, pag. 41 segg.); quello di Spalato sempre dal Sisic (Enchiridion, pag. 577 segg.) e prossimamente da noi che soprattutto considereremo la storia e la formazione lessicale della parola montaneum. Resta solo il documento di Traù, che dei tre è il diplomaticamente più povero e sospetto. Sospetto non solo oggi a noi, ma persino, ancor nel seicento, a Giovanni Lucio che non potè far a meno di notare che di autentico nel privilegio, che a suoi tempi si conservava a Traù, non v’era che il sigillo, mentre la pergamena e la scrittura erano molto più tarde. Del resto i moderni diplomatisti ungheresi, a proposito dei diplomi dalmatici di Colomano, non poterono non notare che: «I privilegi di Colomano largiti alla Dalmazia, differiscono profondamente nei riguardi della loro redazione da quelli che lo stesso re largi alle chiese ungheresi. Essi costituiscono un gruppo particolare che è più vicino agli antichi documenti slavi e dalmati » (Fejérpataki, Kàlmàn kiràly oklevelei, Budapest, 1892, pag. 11, ap. Sisic, Enchiridion, pag. 607). Si volle spiegare questa anomalia supponendo che gli interessati stessi avessero allestito il documento e che l’opera della cancelleria regale si fosse limitata ad apporvi il sigillo. Troppo facile spiegazione ben lontana dal risolvere tutti i problemi. Che però diplomi alle città dalmate non fossero largiti da Colomano, ma le libertà fossero assicurate ai comuni con giuramento, abbiamo una inconfutabile testimonianza in un documento arbese del 1118. Quando Ordelaffo Falier mosse nel 1115 alla riconquista della Dalmazia, una delegazione di Arbe andò incontro al doge e gli offri la dedizione. Il doge la accettò facendo questo giuramento: «Juramus vobis Arbensibus et uestris successoribus heredibus, perpetuo uestram consuetudinem et statum uestrum et libertatem terre uestre potestatemque, quam antiquitus dicitis habuisse sub imperatore Constantinopolitano et sub rege Ungarorum, presulem vobis eligendi ac comitem, confirmatione comitis reservata curie nostre. Insuper taliter vos regere et manutenere, sicuti unam ex Venecie horis Rioualti et sicuti vobis Dalmatinis Colomanus re.x (Ingarie iuravit sais cum archiepiscopis, episcopis et comitibus,