— 254 — della R. Università di Bari che si intitola a Benito Mussolini, in occasione del XXII Congresso della Società Italiana per il Progresso delle scienze. Vi sono trattati, dai più insigni maestri della scienza italiana, i più svariati problemi interessanti « questo mare travagliato, dove si svolse una civiltà millenaria, unicamente per opera di genti di stirpe italica ». * MARIANO D'Amelio, Caratteri unitari del diritto marittimo dell' Adriatico, pp. 329-341. Premesso che nella dogmatica del diritto marittimo è generalmente ammesso un suo carattere unitario, il sen. D’Amelio, insigne maestro del diritto e presidente della Società, stabilisce l’esistenza di sistemi di diritto marittimo che concernono determinate zone. Anche l’Adriatico ebbe un sistema suo. Finché Roma vi dominò vi ebbe vigore il diritto di Roma. Spostatosi il centro dei traffici verso Costantinopoli, ed entrato l’Adriatico nell’orbita degli interessi politici e del movimento economico dell’impero d'Oriente, vi si sovrapposero le leggi bizantine, sintetizzate dal NÓ/.10g PoÒìoìv Namtxóg, sorto tra il 600 e P800, le cui norme affiorano in tutti gli statuti delle città adriatiche. Sin dal medioevo più alto bisogna però ammettere che le città marinare, particolarmente Ragusa, elaborassero soggettivamente quelle norme adeguandole ai propri interessi e alle necessità del mare in cui principalmente operavano. L’elaborazione più profonda e l’adeguamento più completo appartengono però a Venezia, i cui statuti, del Tiepolo e dello Zen, divennero norma non solo per i mercanti di Venezia, ma in parte penetrarono tali e quali nei libri navium delle città dalmate, particolarmente di Zara e di Ragusa. Quel tanto di contrastante che poteva esservi nelle Consuetudini di Bari e negli Ordinamenti marittimi di Traili si andò a poco a poco, con reciproche concessioni, smussando, sì da generare affinità di usi in tutti i porti di approdo adriatici e rendere quasi comuni gli ordinamenti giuridici almeno nelle parti essenziali. Venne così sorgendo un diritto comune adriatico, del quale, sotto un certo punto di vista, gli Statuti anconitani sono la compilazione più completa. Questo diritto comune adriatico è durato, su per giù, fino al sec. XVII. Poi è stato modificato dalle varie dominazioni straniere e dal progresso della tecnica della navigazione. Dopo il sec. XVII il diritto marittimo adriatico è stato presso a poco il diritto marittimo europeo. « Negli statuti del Tiepolo e dello Zeno è detto tre o quattro volte che determinati negozi giuridici debbono compiersi secondo Yusus patriae. Questa patria comprendeva tutto l’Adriatico. Usus patriae è 1’ espressione più energica dell'unità del diritto su questo mare, che dal punto di vista giuridico come da quello geografico non è che un’ unità ». * UGO RELLINI, Linee di preistoria pugliese e prime esplorazioni sul Gargano, pp. 342-366. A grandi linee è disegnata la preistoria italiana, particolarmente del mezzogiorno, nell’età paleolitica, durante la quale non vi è più dubbio che 1’ Italia non fosse abitata dall’ uomo. Maggiori i dettagli sulla età eneolitica, quando le Puglie sono investite dalle prime correnti dell’Oriente mediterraneo (ossidiana dell'Egeo), rimanendo immuni dalle correnti iberiche che toccano invece la Sicilia occidentale e la Sardegna. È questa l’epoca della «ceramica dipinta di stile proto-geometrico», caratteristica delle Puglie, « produzione encorica, nostra prima manifestazione d’ arte anche se i primi paradigmi siano venuti da fuori ». « Questa prima ceramica dipinta pugliese è affine, ma non identica, a quella dei Balcani, importantissima perchè le ultime ricerche mettono fuori dubbio che essa deriva da strati sicuramente eneolitici nei quali la si trovò associata ad oggetti metallici, che mancano alle stazioni pugliesi ». Passando alla civiltà enea, l’autore respinge le teorie della «discesa dei terramaricoli creduti di stirpe indo-germanica », precisando invece come nella massa delle famiglie