- 314 - quali è preso a modello quello di Traù. In questo modo l’a- si illude di menar un colpo decisivo a quella romanità, che, dopo Io studio di E. Mayer (Die dalmatisch-istrische Munizipalverfassung im Mittelalter und ihre römischen Grundlagen, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», XXIV (1903), pp. 211 segg.), è da tutti posta a fondamento della vita giuridica dalmata e che ne forma la sostanza prima. Perchè anche quegli altri due elementi, di cui nessuno pensa di sminuire il valore, sono, contrariamente a quanto l’a. sembra voler insinuare, indissociabili dalla romanità. Comunità cristiana, vuol dire comunità della chiesa di Roma, organizzatasi nel quadro dell’antico Impero, quindi anch'essa permeata di romanità o, se all'autore più piace, di latinità. Spirito associativo medioevale, vuol dire in Dalmazia neolatinità, anch’essa, come la stessa parola esprime, procedente da Roma e dalla latinità. Cristianesimo e comuni sono elementi romani, sono Roma stessa che rivive. È puerile parlare di un medioevo sospeso così a mezz’aria, per poi — sappiamo il gioco I — dire in un secondo tempo che quel medioevo è... Croazia. E poi nel concetto medioevale, e specialmente nel concetto giuridico degli uomini del medioevo di Dalmazia, che cosa era il comune, se non 1’ ultima e più viva espressione della romanità ? Libertà equivaleva a romanità. Liberi avevano il diritto di dirsi e di essere soltanto i cittadini degli antichi comuni romani. Tale concetto e tale sentimento erano sentiti e solennemente riaffermati nei prologhi degli Statuti medioevali che è strano l’autore non abbia tenuto presenti. Per avere però la nozione dello spirito e dei fini con i quali il K. ha condotto il lavoro bisogna leggerne la ultima conclusione. Dopo aver insistito sulle restrizioni delle libertà municipali dalmate decretate da Venezia, ed aver affermato che le «violenze dei signori croati erano determinate dallo sforzo di fondare nei comuni un governo quale era quello delle signorìe in Italia», conclude: «E perciò quando è parola dei diritti e delle libertà delle città dalmate, mai non pensiamo allo stato nel quale esse si trovavano sotto Venezia, ma sempre ai privilegi che ricevettero dai re ungaro-croati, a cominciare da Colomano ». È tempo però di dire all’a. che il suo lavoro è campato sul niente e del tutto inutile. II costume dei giuristi croati di impadronirsi del diploma che Colomano avrebbe largito a Traù nel 1107, e fondare sopra di esso la costruzione di un diritto di stato della Croazia, è ormai lontano (N. Tomasic, Temelji driavnoga prava hrvat-skoga kraljevstva (Fundamenta iuris publici regni Croatiae), Najstarije doba : Pacta conventa, Zagabria, 1910 [II ed. 1915, trad. tedesca, 1918]; F. Sisic, Pacta conventa, in «Savremenik», 1910, fase. 1 e 2; Idem, Dalmacija i ugarsko-hrvatski kralj Koloman, in « Hrvatski arheoloski vjesnik », Zagabria, 1909, rist. in Enchiridion fontium historiae Croaticae, Zagabria, 1914, pag. 563 segg.). Ad un fatto però gli storici e i giuristi croati non hanno abbastanza badato. Un privilegio largito da un sovrano ad un comune, vale per quel comune e soltanto per quello. Sarebbe antistorico applicare agli stati di Zara, Arbe, Spalato, le costituzioni del diploma traurino. E diciamo proprio stati, che tali senza dubbio, l’uno dall’altro diversi, erano i comuni medioevali della Dalmazia. Errato applicarle all’intera Dalmazia. Assurdo addirittura applicarle al regno di Croazia. Se mai quindi la dura e paziente fatica prima del TomaSid e del SiSi