- 154 - fedeltà giurato in quell’anno dagli Zaratini al governo dogale suonava così: «Oli amici di Venezia saranno pure gli amici degli Zaratini, che non faranno quindi società coi pirati e coi predoni, non stringeranno parentele cogli Slavi, nè daranno loro domicilio in città senza l’assenso del doge; e romperanno ogni patto e giuramento, stretto o fatto contro l’onore del doge e di Venezia, ecc. » (*). È dunque una misura di carattere esclusivamente politico, che non mira affatto a tutelare la romanità delle famiglie cittadine, minacciate — secondo lo Skok — dalla propaganda linguistica delle donne slave, che egli si compiace di mettere così efficacemente in rilievo. Brave veramente queste donne — se mai esistettero — che riuscirono a piegare al loro eloquio i membri di quella fiera nobiltà cittadina che, come riconosce lo storico F. Sisic, minò l’esistenza del regno croato e a Spalato aborriva sempre dal predominio dei signori slavi (3), che era così fortemente attaccata alla tradizione delle sue nobilissime origini romane, come lo dimostrano le cronache e lo Statuto di Spalato (*), il quale Statuto vigilava severamente i contatti dei cittadini con quegli Slavi, che spesso erano i disturbatori della pace e del benessere del libero Comune (5). Ma questo argomento ci porterebbe a parlare di un altro aspetto importantissimo .nel dramma nazionale che si svolse sulle coste dalmate e che il prof. Skok molto prudentemente non tocca nei suoi articoli. Quale re- (‘) Il brano è citato nella traduzione di V. Brunklli: Storia di Zara, pag. 406. (-) SlSIC : Geschichte der Kroaten, Zagreb, 1917, pag. 383; Pregled povijesti hrvatskoga naroda, Zagreb, 1916, pag. 65. (3) SlàlC: Mika Madijev de Barbazanis, in «Rad jug. ak. 153», pp. 4, 22. (4) « Sciendum est igitur quod civitas Spalatina traxit originem a famosa... et nobili civitate Salona... Ex quibus Salonitanis civibus nati sunt Deo auctore succes-sivis temporibus nobiles Spalatini ». Hanel:Statuta et Leges civitatis Spalati, in «Monumenta hist.-]ur. Slav. mer. ». Zagabria, 1878, pag. 3. Il medesimo concetto si legge nella cronaca di Mica Madio (cfr. Lucio: De Regno Dalm. et Croatiae, pag. 376). (5) Il cap. XV degli Statuti di Spalato (Statuta nova, 3 luglio 1341) porta il titolo: quod nullus civis det aliquod Sclavis in credentia. Vi si prescrive: « ad omnem questionem seu scandalum penitus amputandum, quod amodo deinceps nullus civis vel forensis seu habitator Spalati..... audeat..... uel presuinat mutuare, nec uendere uel dare alicui Sciano uel Bosniensi aliquas merca-tiones nec aliquas alias res in credentia cum pignore nec sme pignore..., saluo, quod Latinis uel Dalmatinis, seu alijs personis positis sub regali dominio possint mutuare, uendere ecc. » (Statuta et leges civitatis Spalati ecc., pag. 245).