320 usar più d una sola fodra di marioli, ovver di lovi cervieri; o gambetti di zebellini, essendo del tulio prohibiti li zebellini in ciascuna cosa, et armelini, eccelto che sotto le veste a maneglie a ducaI. Nelli zupponi non si possi usar alcun’opera, ovvero nova invention di alcun disegno ma siano in lutto schielli, potendo però esser tagliati, et fodrati di ormésin solamente. Li calzoni che si usano al presente gonfii, siano del tutto devedati, et probibiti, ma le calze et calzoni possimi esser falle di panno di seda fodrati di ormesino o di lana, fodrati di panno di seda, che siano schietti, el senza alcun intaglio o lavor, li quali habiti prohibiti el vestimenti non possino esser portati ne usati, cosi in questa ciltà, come in alcuna terra, o luogo del dominio nostro sotlo tutte le pene infrascritte, cioè che quelii, che contrafaranno in alcuna delle sopradette cose cadano per cadauna di esse in pena di ducali dieci et dove inlravenisse oro. et argento pena di ducali venti. Che li felzi da barca di seda et di panno siano del lutto prohibiti, uè quelli possano esser usati da alcuno, se ben lusserò compagni della calcia, li quali però possano portar sotto il felze il suo razzello (aruzzo) di lana, eccettuati li compagni della presente compagnia, li quali possino usar et adoperar quel raz-zetlo solamente che già hanno fatto, v. Calza (compagnia della). Sia anco licito alli Rettori nostri et del Dogado di portar sotlo felze et senza felze come loro parerà uno razzo. Tulli li felzi veramente siano di rassa. Siano olire di ciò probibite le pezze da barca lavorate, li cerchi^ tressi, bastoni el mazze delli felzi che lusserò dorate, ovvero dipinte et intagliate, ma siano di legno schiette come è la comune usanza, et medesniamenle siano prohibiti li ferri de ditte barche che non siano schietti. (V. Gondola). Li famegli in qual si voglia occasione non possino esser vestili d’ altro, che di panno schiettissimo, ovvero d’ altra cosa di minor vallila, non si polendo in qual si voglia occasione così di nozze, come di altro vestire più di dui famegli, cioè quelli, che vogheranno le novizze. Et li novizzi possino similmente vestirne altri doi per suo conto solamente. Li cocchi^ cocchiesse, el carrette (giustamente deesi ritenere che questa prescrizione si riferisse ai paesi della terra ferma, Per" cliè a Venezia sono state sempre sconosciute le carrozze) non si possino usar con oro, ovver argento in alcuna parte, salvo che nelli pomoli restando del tutto prohibiti li stramazzi, coperte da carrella, collari, coperte da cavalli di seda, o di seda fodrate, ovver ricamale, et medesimamente li pennacchi, et li cocchieri