268 fuora del moncslier hnvendo dezio lavéritade questo over tali stia anni 3 nela prexon orba, et pagi L. 1500 ut supra. Ri. magnando la pena personal e pechunial a dar la punition a quella che in tal exerbi (sic) errori fusseno trovadi el patriarcha insieme cum el superior di quel monestier, i qual per 1’ honore del S.or dio, et per el debito suo per non chiamar lira del S.or nostro li debia dare la punition le mentano, et presens pars ponetur in maiori consilio. Et ex mine sia prexo chel R.m0 Pa-triarcha nostro mandar debi ali avogadori de comun luti processi sua R.nla S.a havesse contra tali Sacrilcgii over monegini i qual prefati avogadori siano tenuti introdurli a questo conseio, et ex-pedirli come rechiede la ioslilìa. Et perche el ce sono molte de tal done monache che hano licenlia poter uscir deli suo mone* stieri, sia prexo che al orator nostro in corte (ambasciatore a lloma) sia scripto in oportuna forma el debi interceder et supplicar la S.a del poni, se degni in R.tia del S. nostro Idio revocare tute et siinel licentie si che tute neli suo moneslieri al continuo star debiuo ». Sembra però che questa legge 30 maggio U8G abbia avuto poco effetto, avvegnaché si trova che il senato a’dì 12. settembre 1491 procedeva contro Vittore Ottoboni di Stefano, per aver fornicato con una monaca conversa del monastero di santa Anna^ e contro Angustino dei Garzoni^ Georgio Ferro, Angelo Malipiero, Francesco Zorzi e un Nicolò di Napoli di Romania che parimente fornicato aveano con altre suore professe del monastero anzidetto, assoggettando per ciò e 1’ Ottoboni e gli altri tutti alle pene dalla legge stabilite. Parimente, nel 1500, si procedeva contro Vincenzo Morosini del fu Cipriano, Giusto Gauro del fu Pandolfo, Vincenzo Loredano del fu Andrea c Bernardo Pisani del fu Francesco per aver fornicajo nel monastero delle Vergini, il primo con suor Franceschina Boldù, il secondo con suor Laura Marini, il terzo con suor Chiara Bon, e, finalmente, 1’ ultimo cioè il Pisani, non solamente colla detla Franceschina Boldù che lo rese padre di più figli, ma eziandio coll’altra suora Franceschina da Lezze. Se non che, se procuravasi di porre rimedio ai disordini dei laici i quali entravano nei monasteri delle femmine, si provvedeva pure contro quelli « dei frati e dei monaci di tutte le religioni che continuamente (cosi la legge) andavano e stavano quanto volevano nei detti monasteri con massima disonestà, peso del nostro principato, e pessimo esempio per 1* tempi avvenire » ; laonde, perchè non avessero « a nascere simili orribili peccati ed enormitadi contro Dio e l’onore del nostro Dominio » si decretava quanto segue. « 10 luglio 1385. in M. C. Vadit Pars in bona gralia, che qualunque frate o monaco non ardisca entrare in qualsivoglia monastero di Religiose Veneziane