523 Et a quelli di pesce, dui sorte di rosli, d ii lessi, et dui fritti con li suoi antipasti, saladi, laliciuii, et altre cose solite et ordinarie, una man di torta consueta, marzapane, et confetti comuni, restando prohibite et disedate in tutti li pasti trulle di ogni loco, sturioni, pesce del lago (di Garda), pastelli, confelio», e lulle le altre cose di zuccaro, el cosi ogni altra cosa de qualità, che di sopra non fosse stala concessa, et specialmente il non poter dare ad un medesimo pasto carne, el pesce insieme, o altra cosa mariltima. Le ostreghe si possimi dar solameule nelli pasti de particolari da venti persone in giù solamente^ el non in altri banchetti, o convitti. Le coiaiioni siano date in le cainare sopra le tavole, et non altrimenti^ et siano di confeti minuti, cose di scaleller ordinarie, et frutti semplici di ogni sorle secondo li tempi. Restando del tutto prohibita ogni allra cosa di confetiou et ile conditi sotto pena de ducati diese per cadauna delle cose che lusserò date conira il presente ordine nelli conviti da venticinque persone in su, pena di ducali vinti per cadauna delle cose pro-hibite. Tutti li cuochi el scalciteli si quelli che lusserò in schuola, come non, in qual si voglia convito siano obbligati prima che 'adino a servir ad alcuno andar all’ officio sopra le pompe, et dar in nota, quando, dove, et a chi haverauno da servir, el iu termine di giorni tre dopo venir a riferire con verità lutto quello che sarà stato dato a detti conviti-, et non venendo nel termine sopradetto, ovvero referendo il falso cadano in pena di ducati diese per la prima volta, et per la seconda et terza oltre la pena pecuniaria siano condannati di pena di bando, prigion ..... «Ila privatione delti ollìcii loro per quel tempo che parerà alti Sopraprovveditori, e Provveditori alle Pompe. Essendo obbligati tutti quelli che faranno qual si voglia convito, aprir le porte alli lauti dell' officio sopra le pompe, et li scalcili^ menarli per le camere el cucine acciò clic possino far l’officio loro; el trovando, che in alcuna cosa a detti conviti si volesse contrafare, ovvero dar cose devedade, siano tenuti li scalchi, et cuochi subito partirsi; et non li servir più, con haver guadagnata la sua mercede, et non partendosi subito, cadano in pena di ducali diese per cadauno, et per ogni fiata che contrafaranno. Se veramente sarà alcuno di casa, o altri che molestasse detti fanti, ovvero non li lasciassero far l’ officio suo, si in proposito de pasti, et altro, come per 1’ osservantia et esecution di tutte le altre deliberazioni pertinenti all’ officio sopra le pompe