mezza quarta. Restando del tutto protiibitc le sponde da lell» lavorate a qual si voglia modo, et anco li merli, sotlo pena ili ducati vinti per ogni cosa devedada, infendendosi fornimenti di seta del letto per una cosa, paviglion, tornaletto, ovver coverlor per una, carieghe et scagni per una, fornimenti da fuogo per una, spalliera o razzi una, vestimenti da donna una, et quelli della creatura una.
     Non si possa sotto 1' ¡stessa pena usare alcun carro, bal-dachin, o altro ornamento per portar a batlizzar le creature, o tenerli in casa, le qual creature non siano adornale con alcuna sorte di zoglie, ovver perle, con linciolij fazzuoli^ o altra cosa che sia lavorata d’ oro o argento, ovver di seda.
     Alli battesimi non possino esser più di sei compari, di quelli però che sono permessi dalle leggi nostre, alli quali compari nou possi esser mandalo a donar altro, che un marzapan por cadauno senza altra cosa sopra. Nè per li compari dell’ anello, nè per quelli, che tenessero, o levassero la cresima possi esser fatto donativo alcuno, che ecceda il valore de ducato uno, nè da quelli esser accettata cosa alcuna olirà la detta stimma sotto la pena soprascritta di ducali vinti ».
     PROVVEDITORI al sai. Eran quattro, appellati anticamente Salinieri del mare, spettando loro tutto ciò che si riferiva ali’ amministrazione delle saline dello Slato, alla fabbricazione, alla custodia, alla vendila ed ai dazii del sale, destinala essendo la cassa di quell’ Officio a sostenere tulle le spese di costruzione, o di ri-slauro delle fabbriche pubbliche.
     —	sopra l’ Adige. Instituiti nell’anno ISSGj. furono destinali a soprantetvdere all’esercizio della navigazione falto dai sudditi sull’ Adige. Erano tre, e si toglievano dal senato.
    —	sopra Banchi. Ugualmente, nell’anno	eran tratti del senato tre patrizii i quali, con diritto d’inquisizione, dovessero far eseguire le leggi regolatrici i banchi (v. Bancogiro) e deciderne le controversie. Questi Provveditori duravano in carica sei mesi.
     —	sopra i beni Comunali. Avevano la sopratendenza a tutti que’ beni i quali, per immemorabile permissione del principato, non erano passati in possesso di privali, ma erano rimasti in proprietà dei Comuni delle provincie, preservandoli per ciò, principalmente, dalle usurpazioni. Questi Provveditori, eh’ eran tre, ebbero princìpio nell’anno 1574, e stavano in carica un anno.