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sistenti ed esecutori, altri sedici patrizi! del corpo del Maggior Consiglio : vi si aggiunsero pure ai due Provveditori all' Ufficio dell’ armar, i due Patroni all' arsenal, i due Provveditori olii biscotti (allora esistenti) e finalmente il Provveditore sopru r artiglieria. Nell’anno 1585 si crearono eziandio tre presidenti, col titolo di Presidenti alla milizia da mar, e nel 1753 se ne creò un quarto colla denominazione di Aggiunto. Primo officio di questo Magistrato era quello di far allestire e provvedere i legni e le galere; nominava gli ammiragli, i corniti, gli altri bassi soldati ; traeva dalla plebe di Venezia e dai paesi a lei soggetti i marinai e gli uomini da remo. Erano questi, per antichissima consuetudine, propriamente tratti dalle corporazioni laicali, da quelle delle arti, e dalle altre dei barcaiuoli dei traghetti, servitù personale, che fu poi dal Governo nell’anno 1565 commutata in una gravezza, detta tansa insensibile avvegnaché leggierissimo n’ era il peso, per esser quello partito sopra ciascheduna persona addetta alla corporazione. Di questa guisa, per l'esazione della gravezza medesima, le corporazioni anzidelle dipendevano dal Magistrato alla milizia da mar, il quale sopperiva poi agli uomini da remo con forzati.
     MAGISTRATO alle miniere. Le miniere dello Stato (ed alcuni scrittori vogliono che fossero ben cinquecentotrenta) dipendevano sin dai più rimoli tempi dal Consiglio dei Dieci., il quale_, a mezzo di un Vicario generale, locavate ai privati. Ma grandemente rovinato questo importante ramo di pubblica economia^ trovava il dello Consiglio dei Die.ci d’instituire nell’anno 1665 un ¿Uagistruto alle miniere, direttamente ad esso soggetto, e composto di tre suoi Consiglieri col titolo di Deputati sopra le miniere. Per assicurare poi maggiormente la disciplina si stabilirono nelle principali città della terraferma alcuni Vicarii, siccome giudici di prima istanza, riservata 1’ appellazione ai Deputali.
     —	del mobile. Instituito nell’anno 1255, affine di sollevare da’litigii di tenue somma gli altri due Magistrati del Proprio e del Petizion. Giudicava esso quindi le quistioni intorno a cose mobili, il cui valore ecceduto non avesse la somma di lire cinquanta, soprantendeva ai pagamenti e alle assicurazioni delle doti, e alla esecuzione dei testaménti, dei chirografi, o contratti
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di nozze sottoscritti da due testimonii, e degl’ istromenti. Wel* l’anno 1361, oltre le cose mobili, gli fu conceduto il diritto di giudicare anche sopra altre, pur che il valore di quelle sorpas-salo non avesse la somma anzidetta.