322 •» PROVVEDITORI alle Pompe. Poiché la moderazione e la uguaglianza son basi delle repubbliche, e poiché uu eccessivo lusso, oltreché danneggiare i patrimonii, non può non nuocere grandemente e all’una e all’altra, così più volte la veneziana repubblica si fè sollecita di frenare quel pravo appetito, siccome appare dalla legge seguente. « 1488. Die prima junii in iVlaiori Consilio. El fo preso in questo Consiglio a dì 27 novembrio 1470 alcuni ordini circa i hornamenti delle donne, et apparati sì da ietti, come di camare che è stata cosa da tutti laudata per universal bene di tutti i nostri zentilhomeni, et cittadini, et perchè è necessario i detti ordini in qualche parte correzer, et reformar pur con utile universal di tutti ; l’ anderà parte die per autorità di questo Consiglio, el se possi nel Conseglio de Pregadi, correzer et reformar, ac etiam far circa i hornamenti et apparati predetti quelle provisioni pareranno utili et necessarie, non obstante le pene et stretture nella sopradetla parte contegnude, le qual provisioni siano ferme, et rate, sì come le fossero fatte in questo Mazor Conseglio ». Ma riusciti poco efficaci questi provvedimenti si è trovalo, finalmente, nell’anno 1514, d’ instituiré una apposita magistratura, col titolo di Provveditori alle Pompe, formala di tre patrizii, cui si aggiunsero altri due col nome di Sopra-provveditori, Adunavasi pertanto questo Collegio tre giorni per settimana, puniva i padri per i figliuoli, i mariti per le mogli, pubblicandosi nel Maggior Consiglio la colpa di quel gentiluomo che trasgredito avesse gli ordini dei Provveditori : ad ogni modo tante leggi, tante cure non produssero mai l’effetto desiderato. Trovandosi in fronte del Capitolare dei Provveditori anzidetti due decreti i quali non solamente offrono la cognizione dei freni imposti ad un lusso soverchio, ma eziandio una esatta informazione della foggia del vestire e delle abitudini del vivere usato a Venezia nel decimosesto secolo, noi volentieri li abbiamo trascritti e li riportiamo perchè sotto questo duplice aspetto ci sombran essere molto interessanti. « MDLXIÍ a’ VIH ottobre in Pregadi. Dovendosi regolar la materia delle pompe secondo la deliberatimi latta ultimamente in questo Consiglio, è necessario ridur le cose sommariamente, et con quella maggior brevità che sia possibile per più chiara intelligentia de cadauno, però: L’ anderà parte, che alli pasti così di nozze, come di compagnie pubbliche o private, et finalmente a cadaun pasto di carne non si possi dai' più che una man di rosto, et una di lesso, nella qual non vi siano più di tre sorte di carne^ ovver polli, et delle cose coucesse.....darsi , . , , alli pasti di nozze dovendo le salvadesine così aeree, come terrestri, li galli, el gallino et colombini esser del tutto prohibite,