260 usar altro, che quoridoro (cuoi d’ uro) che non siano con azuro, pittura, o relievo, carieghe (sedie) di bulgaro, o di cosa inferiore, con bioche o pomoli schietti, scagni simili, o di nogara (noce), o coperti di quoro, casse di bulgaro , o nogara senza brocca ture, litticre di legno, o ferro doralo, argentato o dipinto, pavioni (padiglioni), tornaletti, o trabache di roba di filo, e seta senza alcun altro ornamento che di semplice frauzo di seta, et non altro che pironi (forchette), cucchimi, saliera et sotlocope di argento in pena eontrafacendo di ducati cento e cinquanta per ogni transgressione, Quanto agli habili debbano stare alle leggi di questo Consiglio, et alle terminazioni del Magistrato in questo proposito, cioè che non sia de altro che do semplice drappo di lana intieramente schietta, le sia però permesso per vigor della presente 1’ uso di robbe di cendale, oruie-sino e eanevazzetla di seta, e non altro di qualunque sorte con prohibitione espressa de ogni sorte d’ori, gioie, perle buone o false e cose simigliatiti in pena di duoati cinquanta per conlra-fazione. Non possano portar in Iodio alcuno il fazuol bianco da lia (donzella) sotto pena di ducali cinquanta; et di mesi sei di preggion, quali pene se inteuderano prese unitamente con una sola ballotatione. Non debbano haver casa sopra canal grande nè pagar più de ducali cento d' affitto Non vadano per canal grande all’ bora del corso et non debbano capitar in alcune solennità in chiesiij perdoni, o altri concorsi di devolione, nè andar vagando per la città in barca a doi (due) remi, dovendo li servitori, o massere che le acusnssero, castigate che siano le meretrici, intendersi assolti et haver guadagnato ducati vinlicinque e tenuti secreti, Tutte le cose non concesse siano, et se intendano espressamente prohibitej come se fossero nominate ad una per una e ciò tanto in città quanto nel stalo, in casa e luori, mascherate o nò, in qualunque occasione, et in ogni et qualunque forma de habito Alle condannate una volta per ogni uova transgressione sia dup-plicato la condanna, et mesi quattro di preggione Si avverte poi, che le meretrici ed i ruffiani non potevano essere testimoni! nei processi criminali, e ciò per essere considerati infami, tolto il caso però di fatti avvenuti nel lupanare, o di altri dei quali non si avesse potuto scoprire la verità se non col mezzo loro, Finalmente, quelli che avessero promesso alle meretrici alcuna cosa a prezzo della lor turpitudine, n’ erano tenuti al pagamento in coscienza, ma le meretrici non erano ascoltate in giudicio qualora chiesto avessero il non adempiuto pagameulQ alla turpitudine stessa,