236 decidevano sopra i pagamenti di dote, sopra le successioni intestate, le divisioni di fraterne, le poste, i corrieri dello Stato, e gli atti di proprietà. Anticamente furou detti giudici della corte 0 del paluszo, perchè nella corte appunto del palazzo del doge lacerino le veci di lui nell’ esercizio della podestà civile e criminale : tolta poi loro assolutamente quest’ ultima, si lasciò ad essi la scelta del carnefice. MAGISTRATO AL SAL, v. Provveditori al sai. — sopra i boschi, v. Magistrato sopra le legne. — sopra i conti. Instituito nell’anno 1499 affin di rivedere 1 conti degli ambasciatori, dei Residenti, dei Camerlinghi ec. con autorità d’inquisizione e d’infliggere pene ai colpevoli, venendo pure affidato a lui, molto stranamente per la disparità dell’oggetto, l’ argomento delle ripudie delle eredità. Il magistrato era composto di tre patrizii col titolo di Provveditori sopra conti. — sopra le legne e i boschi. Alla regolare distribuzione della legna da fuoco provvedeva già sin da’ più rimoti tempi il Magistrato della Giustizia vècchia, e contro gli usurpi dei boschi dello Stato il Consiglio dei Dieci: ma nell’anno 1552 si attribuirono veramente queste ispezioni a due Provveditori, col titolo di Provveditori alle legne e i boschiai qualij nell’ anno 1677, si aggiuuse un terzo, ed inoltre due Sopfaprovveditori per giudicare in appello gli atti dei primi. Lasciata al Consiglio dei Dieci anzidetto la soprantendenza di alcuni boschi di maggior rilievo, e alla Magistratura sopra 1’ Arsenal quella dei roveri per la costruzione dei navigli, obbligo del Magistrato sopra le legne e i boschi era quello d’impedire, che la legna da fuoco uscisse dello Stato, di oprar in modo che Venezia ne fosse sempre ben provveduta, e di aver cura dei boschi sì pubblici che privati, dei tagli delle piante e della divisione di esse. — sopra monasteri. Era composto di tre fra i più distinti patrizii della città, che si chiamarono Provveditori sopra monasteri, ed avea per iscopo di tener d’occhio tutti i conventi e i monasteri, e di tutelare in pari tempo le Ior proprietà. Questa istituzione, che meritò gli elogii di Leone papa decimo, ebbe principio nell’anno 1521. — sopra ospedali. Ugualmente per tutelare le proprietà degli ospedali e di altri pii luoghi veniva creato nell’anno 156L