SIAIEONE E GUIDA {volgarmente sun Simon piccolo) {chiesa ilei sunti). Reputasi edificata nel nouo secolo dalla famiglia dei Briosi, ed, in epoche varie, ebbe due radicali rislauri. Nel secolo scorso, per il valoroso architetto Giovanni Scalfarotto, surse in assai magnifica forma ad imitazione del Panteon romano. Parroc-< duale un tempo con sedici sacerdoti e quattro cherici, è adesso succursale della chiesa seguente. SIMEONE PROFETA (volgarmente san Simon grondo) (chiesa di sunto). Fu eretta nell’ anno 967 conservando ancora, specialmente nell’ interiore, ad onta dei non pochi eseguiti [ istauri, lutto f aspetto di una veneranda antichità. Parrocchiale, avea sacerdoti ventitré, cherici sei. SIMON ORANDO (sa»i), v. Chiesa di sunto Simeone profeta. SIMON PICCOLO (sun), v. Chiesa dei sunti Simeone e Giuda. SINDICI INQUISITORI. Magistratura eletta ogni qualvolta se ne fosse appalesalo il bisogno, e spedita anche nelle provincie onde, a preservazione dello Stato e a conservar viva la devozione dei sudditi, rilevare con segretezza, correggere e punire gli abusi che si fossero commessi dai pubblici Rappresentanti, dai curiali, dai cancellieri, dagli amministratori del danaro dell’ erario, dai condottieri e capi dei soldati, dai pubblicani, dai gabellieri ecc., con lacollà pure di lar sostenere quei palrizii che fossero stali riconosciuti rei, e di esercitare la pena del sangue, e la coufi-scazione dei beni contro coloro che non avessero goduto il privilegio di sedere nel ¡Maggior Consiglio. SIND1CO (magistrato del). Fu ordinato nell’ anno loia, abbeuehè si abbia, che nel I3G9 il Consiglio di XL al Criminal deliberasse, che da lui tratti fossero tre individui, col nome di Sindici, officio dei quali era queilo di procedere contro le colpe dei sensali, e che nel 1584 sia stala demandala a' Sindici la riforma delle tariffe delle mercedi dei notai, degli scrivani ecc. Ma incombenza del Magistrati! del Sindico propriamente cosi dello fu quella di supplire alla eventuale mancanza di alcun giudice di altra magistratura, con obbligo per ciò di sedere in palazzo per provvedere prontamente alla supplenza; quella di nominare i Solecitadori e i le'tori di palazzo; 1! altra di rilasciai' la licenza per F esercizio dell’avvocatura, e di formar, finalmente, la tariffa delle lasse degli atti civili a favore del ministero, che non avea pagamento dall’erario.