529 PROVVEDITORI sopra Camere. Erano ugualmente Ire, e furono instituiti, dopo le conquiste e gli acquisti fatti dalla repubblica nella terraferma, all’ oggetto che tenessero registro delle rendile derivanti da quelle provincie, e curassero la esazione di tutte le gravezze dirette ed indirette. Provvedevano poi di vestito la scolaresca povera. — sopra conti, v. Mcgistrato sopra conti. — sopra danari. Nell’ anno 4571 fu preso d’instituire una magistratura, composta di tre patrizii appartenenti al senato, e col titolo di Provveditori sopra danari, officio dei quali fosse quello di tenere esalta nota dei debitori verso lo Stato, d’invigilare i Governatori delle entrate affinchè da essi diligentemente esatte fossero le decime ed i campatici, e perchè indicali fossero i mezzi per provvedere 1’ erario dell’ occorrente danaro. — sopra dazii. Creali nell’anno 1500, era incumbenza loro di opporsi al contrabbando, di punirlo, e d’inquisire contro quegli stranieri che illecitamente avessero navigalo sopra galee ed altri legni veneziani, e trafficato a\essero nel fondaco dei Tedeschi. Soggetti a questi Provveditori, eh’ erari tre, si trovavano gli Ofiziali da barca, gli stimadori, i pesadori ecc. — sopra feudi. Era magistratura, instiluita nell’ anno 4587 e composta di tre patrizii con quel titolo, incaricata di esaminare, unitamente a’ pubblici Consultori Juristi, le istanze dirette ad ottenere la investitura di alcun feudo, o la rinnovazione della investitura medesima. Nell’anno 4616 il numero dei Provveditori fu accresciuto di altri due. — sopra la Giustizia vecchia. La inosservanza delle prescrizioni stabilite riguardo agli oggetti demandati alla magistratura della Giustizia vecchia fu cagione, che nell’ anno 4565 creati lessero due Provveditori sopra la Giustizia vecchia, imponendo loro di giudicare i processi contro i trasgressori, di cassar eziandio la sentenza di essa Giustizia vecchia, qualora però scostati si fossero dal rigor delle leggi, di proporre nuove provvidenze,' ove manifestato si avesse il bisogno e di comparire in ciascbedun mese innanzi al Pien Collegio per leggere le denunzie delle contraffazioni tutte commesse nel mese precedente. Successivamente ai due Provveditori fu aggiunto un terzo. — sopra monasteri, v. Magistrato sopra monasteri.