41 Responsisti, di Gasisti. Ad ogni modo non erano sostenute le liti senza documenti ; e questi, spogli affatto di testi legali e di opinioni di Giuristi, unicamente servivano a dimostrare i semplici fatti, sopra i quali si dovea basare la ragionata orazione dell’avvocato. (V. Stampe). Siccome poi cosa conforme ad ogni bene iustituito governo è, che non periscano le ragioni dei pupilli, delle vedove e dei poveri per la incapacità di supplire alle mercedi, cosi ogni magistrato imponeva quella difesa ad idoneo avvocato, astretto a prestarla, senza alcun premio, sino al termine della lite. Parimente, siccome un governo giusto non dee negar difesa agl’inquisiti, e pietoso e clemente (sapendo che i più di coloro mi- I serabili sono del tutto) deve lor porgere gratuito il mezzo di quella difesa, così a patrocinio degl’inquisiti poveri ¡1 Maggior Consiglio sceglieva due patrizii stipendiati mensilmente in compenso dell’ opera loro. Àgli avvocati nobili dei prigioni col titolo di Avvocali nobili dei prigioni, si aggiugnevano pure altri dieci avvocati dei più celebri della città, e da questi, qualora fosse accaduto il bisogno, erano estratti a sorte due, i quali unitamente agli Avvocali nobili dei prigioni dovean senza premio difendere il reo, esclusi, in caso di rifiuto, per anni cinque dall’ esercizio. In conseguenza di questi ordini la eloquenza, la quale, siccome ognuno ben sa, ha grande forza sugli animi, e per la quale più validamente si destano le passioni, maravigliosamente era conosciuta e trattata dai Veneziani avvocati; ed aiutati essi eziandio, e potentemente, da un dialetto facile nella struttura, dolce nella inflessione, metrico nei numeri, or compiacevansi di sfoggiar semplicità ed evidenza nel narrare, ora sceltezza e spontaneità nel discutere, ora grandezza, veemenza ed agilità nelle parole, ora squisitezza nelle sentenze in guisa e di commuovere gli animi degli assorti ascoltanti, e di offrire contemporaneamente ad ogni tempera di giovani apprenditori svariati esempii di vera eloquenza i forense, in ogni genere degnissimi d’imitazione. AVOGADORI DEL COMUN. Molto incerta è l’epoca della loro instituzione, però anterior sempre al 4296. Erano tre, scelli dal senato e confermali dal Maggior Consiglio ; avean posto distinto sì nell’uno che nell'altro di quei consessi, e vestian veste violacea con stola, o batolo, rossa. Gli Avogadori del Comun esercitavano il ministero pubblico nelle cause civili e criminali ; avean cura dì conservare le leggi, procedendo rigorosamente verso i contravventori ; decidevano a quali tribunali portar doveansi i processi ; opponevansi alla promulgazione dei decreti contrari al ben pubblico, nè le deliberazioni del Maggior Consìglio e del