40 1* Istria, c di quelle poste oltre il Quarnaro. Finalmente, al termine del secolo XV si nominarono altri tre Auditori delti Novissimi, officio dei quali era di ascoltar le appellazioni minori, e non eccedenti la somma di cento ducati; dopo otto mesi i tre Novissimi passavano tra i Novi. Dagli Auditori poi si rilasciavano suffragi!, sospensioni ed allri simili alti affine di guarentire la giustizia nelle promosse vertenze. AU11EI, Aurtlii, Aureliani, Aureoli, Oriani, davansi questi varii nomi a certa moneta coniata nel -1174 dal doge Aurio Mai-slropiero, ovvero Orio Malipiero. Vogliono alcuni, Che pesasse carati dieci, e valesse soldi due, altri soldi cinque; il Trevisano la dice di vii metallo e di poco valore. AURELIACO. V. Oriago. AVVOCATI. Anche fra i Veneziani di alta nascita la qualità di giureconsulto non era rara, e ciò per considerarsi lo studio delle leggi siccome nobilissimo. Da questo avvenne, che ciascheduno si facesse gloria di esercitare l’avvocatura, ministero, che ugualmente nobile per sè stesso, fu professato sempre con lulla nobiltà a Venezia. Gli avvocali, che appartenuto non avessero al patriziato, dovevano essere Cittadini originarii Veneti, o nati in Venezia e nello Stato, pur che a Venezia, in questo secondo caso, domiciliato avessero per anni dieci; esclusi dall’avvocatura erano i falsarli, i ladri, i felloni e chiunque altro, il quale fosse reo di simili infamie; a ciò sopranlendevano gli Avvogadori del Comune, al cui uffizio doveva presentarsi chiunque aspirato avesse all'esercizio dell’ avvocatura. A similitudine della pratica usata negli antichi fori di Grecia e di Roma, ella era professata colla orazione, frenato però l’impeto della eloquenza da apposite leggi, per le quali vietavansi le parole mordaci, le satiriche e le offensive; l’avvocato non poteva impiegare nell'’ aringa tempo maggiore di un’ ora e mezzo, e a quest’oggetto si Iacea uso dell’orinolo a polvere. Or il giudice udiva la sola voce dell’ oratore, uè obbligato era per ciò di leggere le lunghe scritture a difesa dei litiganti esibite dall’ avvocato, nè costretto di riscontrare a grande sua pena le ragioni introdotte nelle scritture medesime, in cui soventi volte si fa scempio delle leggi, ed uso di testi disparatissimi dalla controversia, di deduzioni trascinate a violenza, di capricciose interpretazioni, e di frivole citazioni di Consultisti, di Trattatisti, di