163 FESTE. L’ oggetto della diminuzione delle feste lu molto agitato anche a Venezia, perchè presenta due aspetti, quel- lo della disciplina di religione, e 1' altro della pubblica temporale soprantendenza. Ad ogni modo la repubblica non si determinò mai di chiedere alla corte di Roma la diminuzione dei giorni festivi ; solamente negli ultimi suoi momenti trovò d‘ interdire alcune solennità, che si faceano dagli esercenti le varie arti nei giorni dei santi lor protettori, avvegnaché esse ad altro non servivano che a fomentare 1* ozio e la crapula, ordinando per ciò, che eziandio in que’ di avesse a continuare il lavoro cd » tenersi aperte le botteghe. FESTE PUBBLICHE, v. Ascensione, Giovedì grasso, e Marie. FEUDI. Sin all’anno 1586 molti erano i disordini in proposito di feudi : pochi feudatarii riconoscevano l’allo dominio del principato col dimandare le investiture, godendo per ciò illegittimamente dei fèudi; altri tenevano i ieudi siccome beni allodiali ereditarii, disponendone quindi a piacimento, e non prestando alcun servigio. Ma nell’ anzidetto anno 4586 trovando il Senato, con suo decreto del giorno tredici dicembre, di regolare il sistema feudale, a due classi vennero a ridursi i feudi : ai giurisdizionali, che avevano obbligo di particolare servigio e ch’erau tenuti di ricevere immediatamente dal principe la investitura ; ed ai censuali, che pagavano censo, e non prestavano personale servigio, e che riceventi la investitura, anziché dat principe, dai Rettori delle provincie, venendo poi esclusi dai feudi coloro, i quali non avessero avuto un giusto titolo, come del pari gl’ illegittimi, che n’ erano incapaci. Successivamente ordinava il medesimo Senato : che i feudi giurisdizionali devoluti al principato non si potessero alienare senza licenza dello stesso Senato ; che i feudatarii, i quali avessero preso servigio presso qualche principe nemico della repubblica, fossero dichiarati rei di fellonia, ove nel termine stabilito non fossero ritornati nello Stato, e per ciò venissero banditi colla confisca di tutt’ i loro beui. Dopo la promulgazione del citato fondamentale decreto 13 dicembre 1586 maggiormente si venne a regolare gli oggetti feudali colla »istituzione di un apposito Magistrato, che fu appellato dei Provveditori sopra feudi. (V. Provveditori sopra feudi). FIAMENGA, piatto cupo, o centinaio, per uso di servire iti favola le vivande.