317 nario nelle Filippine (1717-1741). (Per ingresso di mons. Rossi a vescovo di Concordia) — Portogruaro, tip. Castion, 1881 ; in 8° di pag. 48. (R.J.) Come si ricava dalla notizia premessa a queste 16 lettere, naque il padre Fulcherio nel 17 dicembre 1682 da Antonio e da Caterina Savorgnana; ascrittosi alla Compagnia di Gesù, nel IO agosto 1718, giungeva, come missionario, a Manilla. Restò sempre alle Filippine, e arrivato alla carica di provinciale, ivi morì di epidemia nel 1750. Le lettere, conservate dalla nob. famiglia Gorgo di Udine, passarono per eredità al conte Carlo di Maniago. Quasi tutte sono dirette ai suoi di famiglia e vi si danno notizie interessanti del viaggio e dei luoghi ove i missionari gesuiti avevano loro stanza. — Tenne breve discorso di queste lettere Vincenzo Joppi nella Patria del Friuli, 1 settembre 1881, n. 208. 047. La legge romana udinese, memoria del socio Francesco Schdpfer. (Nelle Memorie della Glasse di scienze morali, storiche e filologiche della Reale Accademia dei Lincei, Anno 1880-81, Serie Terza, Voi. vii, Seduta del 16 gennaio 1881) — Roma, tip. Salviucci, 1881; in 4° di pag. 58. (B.C.U.J La legge romana, che è un compendio e insieme un rimaneggiamento del breviario alariciano, ricevette dal Savigny e dal Bet-mann-Hollweg il nome di udinese da uno dei tre codici in cui si contiene, il quale appartenne all’archivio della cattedrale d’Aquileia, passò alla metropolitana di Udine, fu publicato dal Canciani nelle Barbarorum leges antiquae, Venezia 1789, fu riprodotto da Walter, Berlino 1824, nel Corpus iuris germanici antiqui, si credette perduto, poi, ritrovato, lo esaminarono l’Haenel, il Bonturini, nella Rivista Euganea, Padova, 1857, e ne parlarono, con altri, lo Stobbe nel 1853 e nel 1860, e il Pertile nella Storia del Diritto, Padova 1873, pag. 102 esegg. Questa importante memoria del Schupfer mira a dimostrare l’origine italiana della legge udinese, contro il concorde giudicio degli stranieri che le dànno a patria la Rezia curiense o^paese dei Grigioni. La questione è trattata dal Schupfer sotto il duplice aspetto del tempo e del luogo: quanto al primo, egli colloca la legge non al secolo vm, ma al ix, e le attribuisce carattere feudale ; rispetto al luogo, la ricerca entra in studii minuti sulla lingua, sulle classi sociali e sui giudici, sulla diversità del diritto espresso dalla legge udinese da quello vigente nella Rezia,