- 312 - ART. II. La Società si propone di promuovere ed eseguire studi e ricerche in ogni campo della storia, della vita, dell’arte e della letteratura dalmata. Per Dalmazia hanno da intendersi i territori del vecchio, nuovo e nuovissimo acquisto della Repubblica di Venezia, l’Albania veneta e lo Stato della Repubblica di Ragusa. ART. 111. La Società trae i suoi fondi: a) da sussidi e oblazioni di autorità, enti, società e private persone; b) dal ricavato delle pubblicazioni. ART. IV. 1 fondi sono impiegati nel buon funzionamento della Società e soprattutto nella redazione e nella stampa delle pubblicazioni. ART. V. La Società non comprende che membri effettivi i quali ordinariamente non sorpassano il numero di 40. ART. VI. Oltre a questi, sarà in facoltà della adunanza generale di nominare a membri onorari : a) quelle persone o presidi di enti e associazioni che abbiano verso la Società particolari benemerenze; b) quegli studiosi che abbiano esplicato una ampia e indiscutibilmente meritoria attività nel campo degli studi di storia dalmata. ART. VII. La nomina dei membri effettivi è fatta dall' adunanza' generale, su proposta della presidenza o di altro membro che brevemente espone l’attività di studioso del proposto ed eventualmente ne presenta le pubblicazioni. ART. Vili. La presidenza della Società è composta di un presidente, di un vicepresidente, di un segretario, di un tesoriere e di due consiglieri, eletti ogni biennio dall’ adunanza generale, e rieleggibili senza limitazione di volte. ART. IX. Una commissione di due membri, eletti dall'adunanza generale, procede ogni anno alla verifica della gestione finanziaria, presentata dal tesoriere. ART. X. I membri si adunano almeno due volte all anno per udire dalla presidenza la relazione dell’ attività sociale e scientifica della Società, per comunicarsi i risultati di studi intrapresi, per tracciare il piano di studi da compiere e, in genere, per la trattazione di questioni che interessano la Società o i fini da essa perseguiti. L’assemblea delibera a maggioranza di voti e le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. ART. XI. L attività sociale si esplicherà in particolar modo curando due ordini di pubblicazioni, e precisamente : a) una pubblicazione periodica che conterrà gli atti e le memorie presentate dai soci o da altri studiosi;