— 150 — grande del comune. Alle loro dipendenze avevano il « cancellarius curie consulum et maris » e alcuni officiali e preconi del comune. Perchè la curia potesse funzionare non era necessario che tutti e tre i giudici fossero presenti : ne bastavano due. Tuttavia non è raro il caso che in mancanza di uno o due colleghi, per formare la curia al completo, si surrogasse per texeram qualcuno dei giudici esaminatori. La curia così formata giudicava esclusivamente in affari di commercio e di navigazione. La procedura che essa seguiva è questa. Su petizione dell'attore, il reo, se era in città o nel distretto, veniva citato da uno dei preconi del comune e la citazione veniva registrata negli atti. Se era assente, la curia dei consoli trasmetteva la citazione alla cancelleria superiore, quella dei rettori, i quali provvedevano a citare il reo mediante lettera che veniva recata da apposito messo, che faceva poi al notaio le relazioni di rito. Presentatosi il reo, il più delle volte patrocinato da qualche avvocato ’), si procedeva, se la causa e i litiganti lo esigevano, all’ esame dei testi e delle altre prove. Frequente era però il caso che queste non bastassero. Allora la curia faceva giurare l’uno o l’altro litigante, giuramento che si prestava quasi sempre in chiesa, a S. Anastasia, a S. Simeone o a S. Platone, dinanzi all’ altare, sulle sacre reliquie. Veniva poi pronunziata la sentenza che il cancelliere annotava in apposito quaderno. La esecuzione della sentenza era demandata a uno dei tribuni del comune2), che investiva il vincente della proprietà delle cose rivendicate, o rendeva altrimenti esecutiva la sentenza. Contro la sentenza era ammesso l’appello alla curia maior civilium del comuneJ), ad collegium quod comune Jadre duxerit eligendum secundum consuetu-dines Jadre*) e, dopo il 1409, ad curiam domini comitisb). In terza istanza, fino al 1409 alla maestà regia, dopo il 1409 a Venezia. ') Buona riputazione di avvocati in cause presso la curia consulum avevano in questo tempo i zaratini Simone de Matafari e Paolo di Paolo, il celebre cronista. Competentissimo era poi il notaio Articuzio di Rivignano della diocesi di Aquileia, che s’era (atta una vera celebrità. 2) La parola pristaldus, prestaldus (dare in pristaldum) è formata da una radice slava prist(av) e dal suffisso germanico aldus. La natura dell’ ufficio è però tutta romana: quella del missus. 3) Questa « curia maior civilium » era, nella seconda metà del trecento, durante il dominio ungherese, presieduta da un dottore di leggi della penisola : p. es. da Antonio da Marostica intorno al 1360-1370, il quale appunto giudicò in appello una sentenza lata dai giudici del mare il 10 sett. 1362. Archivio notarile di Zara. Atti Corrado da Padova (genn.-die. 1363). 4) Vedi in calce al doc. n. 4. 6) Archivio notarile di Zara. Atti del notaio Teodoro d** Prandino. Sentenze della curia consulum, all’anno 1417.