BALCANI i 9 / 2 - / j 9) PROTOCOLLO DELLA CONVENZIONE DI SALONICCO Fra Sua Altezza Reale il comandante generale dell’esercito greco e Sua Eccellenza il comandante generale dell’esercito turco si conviene e stipula quanto segue: Art. i° — le armi dei soldati turchi saranno prese e messe in deposito e conservate sotto la responsabilità dell’esercito greco. Si redigerà a questo proposito un verbale. Art. 20 -— i soldati turchi saranno alloggiati in parte a Karaburun, in parte alla caserma d’artiglieria detta Topci. Essi saranno vettovagliati a cura delle autorità di Salonicco. Art. 30 — la città di Salonicco è consegnata all’esercito greco fino alla conclusione della pace. Art. 40 — tutti gli alti funzionari e gli ufficiali sono autorizzati a conservare la sciabola ed essere liberi a Salonicco. Questi daranno la loro parola di non più prendere le armi contro l’esercito greco e i suoi alleati per tutta la durata della guerra. Art. 50 — tutti gli alti funzionari civili e gli impiegati del vilayet sono liberi. Art. 6° — i gendarmi e gli agenti di polizia conserveranno le armi. Art. 7" — Karaburun servirà come alloggio dei soldati turchi disarmati. I cannoni ed il materiale di guerra di Karaburun saranno inutilizzati a cura dei turchi e consegnati all’esercito greco. Art. 8° — il disposto dell’art. i° avrà esecuzione entro due giorni a far tempo da domani sabato 27 ottobre 1912. Questo termine può essere ancora prolungato col consenso del comandante generale dell’esercito greco. Art. 90 — questa situazione sarà mantenuta fino alla conclusione della pace. Art. io“ — gendarmi e polizia turca presteranno servizio fino a nuova decisione. Salonicco il 26 ottobre 1912. i delegati di S. A. R. il comandante il principe reale di Grecia in capo dell’esercito turco Dusmani, Metaxas T. Hassan XX