ALLEGATI 3°) Il presente trattato avrà una durata di tre anni dal giorno della sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovato per un altro anno se non sarà denunziato. La denuncia sarà fatta almeno sei mesi prima della scadenza del terzo anno computato dalla sottoscrizione. 4°) Il presente trattato rimarrà segreto. Non potrà essere comunicato ad una terza Potenza, integralmente o in parte, e non sarà pubblicato, integralmente o in parte, salvo nel caso di accordo fra le due alte parti contraenti. Il presente trattato sarà ratificato al più presto possibile. Le ratifiche saranno scambiate a Sofia (oppure ad Atene). In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno sottoscritto il presente trattato apponendovi il sigillo personale. Redatto a Sofia in due esemplari il 16 maggio 1912. fto. Iv. Ev. Gesof - fto. D. Panas DICHIARAZIONE Il primo articolo non entra in vigore nel caso che scoppiasse una guerra fra la Grecia e la Turchia a causa dell’accoglimento nel Parlamento greco dei deputati cretesi, contro la volontà del governo turco; in questo caso la Bulgaria è tenuta solo ad assumere una neutralità benevola nei confronti della Grecia. Visto che la risoluzione della crisi della questione orientale — crisi derivante dagli eventi del 1909 — anche per quanto riguarda la questione di Creta armonizza coll’interesse generale ed è suscettibile — senza turbare l’equilibrio della pencola balcanica -—• di consolidare la situazione internazionale nell’interesse della pace, la Bulgaria (indipendentemente dalle obbligazioni previste nel presente trattato) promette di non ostacolare in alcun modo un’eventuale azione della Grecia diretta a regolare tale questione. fto. Iv. E. Geìov - fto. D. Panas. 8) CONVENZIONE MILITARE FRA LA BULGARIA E LA GRECIA Sua Maestà lo Zar dei bulgari e Sua Maestà il re degli elleni, desiderando completare con una convenzione militare il trattato di alleanza difensiva concluso a Sofia il 16 maggio 1912 fra i regno di Bulgaria ed il regno di Grecia, nominando a questo fine loro plenipotenziari: XVII