Libro Qii into. 283 fue riuiere, qualora il richiedefse il biiogno. SonoitL. CoriTi ventiquattro Feudi, che anticamente iòlo a’ nobili Corcirefi apparteneuano,hora per la maggior parte a* Signori Venetiani ioggiacciono,/hauendoli quefti here-ciitato con le doti delle mogli, ò figlie vniche di famiglie , che fi eftinfèro, ò di Padri, ch’altra prole maiculina, nó hebbero. Non vi è nelTliola la legge Salica,eh efclude lafucceifion delle donne,gouernandolì ella con gli Statuti feudali di Napoli di Romania, che ammettono le femine alla participatione del Feudo, e danno al più grande di età, non alla primogenitura il dominio di quello. Onde fe vno haueflè più fratelli con figli, eflèndo egli fènza fuc-ceifori, il feudo non anderebbe al figlio del fuo primo fratello , ma al figlio più grande de’ fuoi fratelli, fiafi pur del fecondo, òdel terzo. Per tali leggi dunque molti de’ Feudi Corcirefi fono paffati, per via di matrimonio a’ GentiThuomini Venetiani con la fteflà obligatione c’ha-ueano gli antichi baroni, di mantenere vn cauallo per ogni Feudo. Hor fuccedeua, c’hauendo il feudatario comprato il fuo Cauallo, doppo due, ò tre anni di ftalla^, e buon gouerno, riufcendogli buono, pe’l guadagno, il vendeua, e comprauane à minor prezzo vn’altro,di cui fa-cea al medefimo modo, fe priuo di difetto gli riufeiua,. A tal ch’era la cofa ridotta à mercato con detrimento del publico feruigio,non comparendo alleneceifità, che ò poliedri indomiti, ò deftrieri con qualche magagna. Onde fù affretto il Salomone à ordinare, che i Feudatari, non folo doueffero tenere in punto i caualli fecondo le loro o-bligationi, ma che non li potettero vendere, iè non erano inabili, fenza eipretta licenza del Reggimento, auan ti à P p 1 cui