ALLEGATI 3°) se la Bulgaria e la Grecia, in base ad accordo particolare, dichiarano guerra alla Turchia esse si obbligano — eccettuato il caso che sia diversamente stipulato mediante accordo particolare, — a spiegare le forze previste nel primo articolo della presente convenzione. Le disposizioni dei due ultimi capoversi dell’articolo 2 in questo caso sono egualmente applicabili. 40) Nel caso che uno dei governi contraenti dichiari guerra ad un altro Stato, eccettuata la Turchia, senza preventivo accordo o senza il consenso dell’altro governo, quest’ultimo è svincolato dalle obbligazioni consacrate nell’art. 1 ma, tuttavia, si impegna di mantenere verso il suo alleato una neutralità benevola per tutta la durata della guerra. 50) In caso di guerra comune nessuno degli Stati alleati potrà concludere un armistizio di durata maggiore alle 24 ore senza preventivo accordo e senza consenso dell’altro Stato alleato. Sarà egualmente necessario il consenso delle due parti contraenti, dato mediante scritto, perchè una delle parti possa aprire trattative di pace o concludere un trattato di pace. 6°) Nel caso in cui, dopo che la Bulgaria e la Grecia abbiano mobilitato tutte le loro forze, oppure siano scese in guerra, quest’ultima si veda costretta di risolvere la questione di Creta, giusta le aspirazioni della popolazione dell’isola, e per questo fosse attaccata dalla Turchia, la Bulgaria si impegna di prestarle aiuto nello spirito dell’articolo 1 della presente convenzione. 70) Pel caso di guerra i capi di stato maggiore bulgaro e greco si impegnano reciprocamente di scambiarsi al. momento opportuno notizie sui piani di operazione. Si impegneranno altresì di comunicarsi ogni anno le modificazioni apportate nei piani secondo le nuove circostanze. 8°) ¡La presente convenzione entra in vigore per le due parti contraenti subito dopo la sottoscrizione. Essa rimarrà in vigore per tutta la durata in cui avrà vigore il trattato difensivo del 16 maggio 1912 del quale costituisce parte integrante. Redatto a Sofia in due esemplari, il 22 settembre 1912. ito. Generale Ficev. fto. Cap. G. Metaxas. fto. D. Panas. fto. D. Panas. 24 XIX