5° trattato, sembra sia da ritenersi che come quasi vassalla dei Cantoni, come da taluno fu asserito, si reputasse Venezia ! 11 trattato venne esteso in 23 articoli ed eccone riassunte le principati disposizioni. I Veneziani si obbligavano a non dar patenti o passaporti a nazioni diverse, le navi venete entrando nei porti della reggenza, doveano pagare il solo 3 per cento di dazio sulle mercanzie (e non il ; op). Per le merci poi che fossero restate invendute, volendole imbarcare e trasportare altrove non sarebbero state esatte altre gravezze. Se navi venete fossero naufragate sulle coste della reggenza, sarebbero restati intatti gli effetti loro e le mercanzie ; nessun bastimento tripolino avrebbe potuto armare in paese nemico a Venezia, per esercitare il corso contro i veneziani ; nessun veneziano avrebbe potuto essere fatto schiavo nel dominio di Tripoli, nè potrebbe esser venduto nè comperato. Per qualunque suddito veneto che fosse morto nella reggenza, nessuno poteva impadronirsi della sua sostanza se non l'erede, o 1' esecutore testamentario, e nel caso della loro assenza, il Console Veneto avrebbe dovuto lare lo inventario, e il tutto custodire fino all’ arrivo dei parenti ed credi. Se un suddito veneto fosse stato in lite con un mussulmano o con un suddito di Tripoli, la controversia sarebbe stata decisa dall’ autorità tripolina, ma