JI se la controversia fosse stata fra Veneti, avrebbe giudicato il Console loro. Se un suddito veneto fosse entrato in contesa con un mussulmano, e 1’ uno o 1* altro fosse restato ferito od ammanato, il reo sarebbe stato punito a seconda delle leggi del paese. Il Console Veneto avrebbe goduta piena sicurezza nella roba e nella persona, c gli veniva assegnato un luogo per le funzioni religiose, e un sacerdote. I legni veneti al loro ingresso in porto sarebbero stati salutati da 21 colpi di cannone. Seguiva quindi l’articolo XXIII.™» che era 1’ ultimo, e che siccome fu per I* infrazione da parte dei Tripolini di questo, che ebbe luogo la rottura della pace e la susseguita spedizione nel 1766 così credo giovi riportarlo per intero ; esso suonava così : « Si è stabilito, che le navi, Sciambecchi o altri bastimenti di qualunque sorta armati in corso della reggenza di Tripoli, per impedire ogni e qualunque in-convenient", non possono entrare nel golfo di Venezia sotto qualunque titolo o pretesto, dovendo servire di limile il Capo Santa Maria, da una parte, e dall’altra Cimara ; e li corsari Tripolini dovranno eseguire in conformità, e astenersi dalla menoma contravvenzione. ■ Di più resta loro proibito il corso dentro la distanza di trenta miglia di tutte la isole suddite alla Repubblica il qual corso potranno esercitare fuori delle isole suddette, trenta miglia. Non potranno entrare nei