270 il lavoro obbligatorio o in un Istituto di rieducazione o di correzione morale dei minorenni. Art. 7. — Chi fabbrica o invia ad altri o nasconde o vende materie o ordigni o armi o mezzi per l’allestimento di esse, sa 0 dove ritenere che esse tutte sono ordinate, perchè ^impieghino per compiere qualche delitto, come quelli sopra nominati nel-l’art. 1, sarà punito con i lavori forzati. Art. 8. — Chi è autorizzato a tenere materie esplodenti ed userà queste contro ¡ Regolamenti stabiliti e contro gli ordini delle autorità competenti e con questi procurerà qualche danno o pericolo ai beni, alla vita ed agli edifici altrui, sarà punito con i lavori forzati e nei casi particolarmente più lievi con la prigione. Chi si rende colpevole contro disposizioni di legge in vigore e ordini sulla produzione, importazione o sulla vendita di polveri, dinamiti, armi da fuoco od altre materie esplodenti, sarà condannato al pagamento di danaro da 10.000 fino a 100.000 dinari, secondo la grandezza del delitto o delle sue condizioni economiche. Questa condanna in denaro deve il Tribunale pronunciare anche in tutti i casi degli articoli 7, 8 di questa legge, salvo le condanne in essi previste, se trova che ciò è nell’interesse del mantenimento dell’ordine pubblico. Art. 11. — I funzionari dello Stato, gl’impiegati e gli operai dell’Amministrazione Militare, gl’impiegati dei Corpi autonomi, 1 quali, singolarmente nel maggior numero od in massa, cessano di compiere il proprio servido allo scopo di scioperare, saranno puniti con la prigione, ma i più baldanzosi caporioni anche pecuniariamente fino a 10.000 dinari. Art. 11. — Le persone le quali tentano d’indurre altre persone a non lavorare, saranno punite con la prigione fino a 6 mesi, se la loro opera non ha di mira qualche azione criminosa più grave. Se siffatte persone, su invito deU’Autorità, non si disperdono dal posto, ove si sono radunate senza permesso, saranno punite con la prigione fino ad un anno e con una multa fino a 3.000 dinari.