273 secondo questa legge, se al tempo nel quale compì il delitto aveva compiuto i 18 anni d’età. Art. 20. — Tutte le disposizioni del Codice Penale comune e delle altre leggi penali dipendenti come la legge sulla Stampa, la legge sulle Società e sulle riunioni ed altre leggi contrarie a ■mesta, non si cambieranno fintantoché questa legge non sia ne- Aria. Art. 21. — Questa legge entra in vigore dal giorno che il Re la sottoscrive e ha forza obbligatoria quando è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Raccomandiamo al Nostro Ministro degli Affari Interni di pubblicare questa legge e a tutti i nostri Ministri che si curino presso le autorità della sua esecuzione, indi ordiniamo che procedano conformemente ad essa, perchè ognuno ad essa ubbidisca. 18