221 Le disposizioni di questo decreto-legge hanno il tono secco che un comandante di truppe usa nel-l’impartire ordini prima della battaglia; non è da escludersi quindi che lo stesso Zivkovic non sia estraneo alla compilazione del documento, prima della sua stessa chiamata al potere (1). * * * L’art. 1° sancisce che il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è una Monarchia ereditaria. Lo Statuto di S. Vito allo stesso articolo 1° aggiungeva, costituzionale e parlamentare. L’art. 2° dichiara che al Re competono tutti i poteri sul territorio (e quindi l’esecutivo, il legislativo e il giudiziario). Con queste parole vengono riassunti i capitoli IV-IX dello Statuto precedente. Si ha semplicemente un capoverso esplicativo che riguarda la nomina dei funzionari fra i quali distingue i militari dai civili, il Comando delle forze armate e la concessione di Ordini e di Decorazioni. Negli articoli successivi si entra un po’ più nei particolari in quelle che sono le prerogative sovrane in relazione al potere esecutivo. (Le prerogative sovrane vengono chiamate nei testi di legge jugo- (1) Il generale di Divisione 2ivkovi£ è tuttora il Comandante titolare della Divisione della Guardia di residenza a Belgrado e si dice persino che tenga il suo ufficio di presidenza nel suo stesso Comando, quasi a significare la presa di possesso in modo ufficiale del potere civile da parte dei circoli militari.