228 sone che turbino l’ordine pubblico, dopo la punizione di prigione, possono essere esiliate in qualche altra località, dalla quale non possono muoversi senza l’approvazione del Gran Zuppano competente e per esso di un funzionario del potere esecutivo a ciò incaricato. Chi si allontani senza permesso subirà 30 giorni di prigione e sarà nuovamente esiliato. Si ha in conclusione l’istituzione del « confino » contro tutti colori che svolgano attività politiche che non siano in armonia con il programma attuale di governo. Come si vede questa legge aggrava assai la legge precedente per la difesa della sicurezza pubblica e per l’ordine nello Stato. Legge che modifica, completandola, la legge sulla stampa del 26 agosto 1925 (1). Abbiamo già avuto modo di esaminare gli articoli 13 e 138 dello Statuto di San Vito e di mettere in evidenza come di massima essi rispondano alle esigenze di uno Stato moderno in relazione al problema della Stampa. Abbiamo poi osservato come questi articoli hanno un corollario nella legge sulla stampa del 26 agosto 1925. La nuova legge che modifica, completandola, la legge sulla stampa, porta in conseguenza del nuovo (1) Allegato D.