233 Legge che reca modificazioni alla legge sui Comuni E SULLE AUTONOMIE PROVINCIALI (1). Già la legge sul Potere Reale e sulla Amministrazione Suprema dello Stato ci annunciava la soppressione di tutte le rappresentanze politiche e l’accentramento di tutti i poteri nelle mani del Re (art. 2). Era logico quindi che anche i Comuni e le Provincie dovessero subire la sorte del Parlamento. Infatti l’art. 1° dice che tutte le amministrazioni comunali sono sciolte; l’art. 2° dispone che nelle città maggiori di Belgrado, Zagabria e Lubiana siano collocate amministrazioni comunali con decreto reale su proposta del Ministro dell’interno, mentre nelle altre amministrazioni minori i Gran Zuppani saranno incaricati di collocare le nuove amministrazioni (art. 3). (S’intende amministrazioni non elettive). La composizione e la competenza delle Amministrazioni sarà quella prevista dalle leggi esistenti fino ad ora (art. 4). Sono esonerati i Segretari Comunali e ne sono scelti dei nuovi secondo il criterio dei Grandi Zuppani (art. 5). Per le Amministrazioni provinciali saranno no- ti) Allegato E.