108 così anche il Consiglio dei Ministri non è affatto investito del potere esecutivo tranne nei seguenti casi : 1°) Se il Re è assente dal paese per un periodo inferiore ai sei mesi ed il Principe Ereditario non è maggiorenne (art. 59). 2°) In caso di malattia del Re, purché detta malattia non abbia come conseguenza una incapacità permanente (art. 59). 3°) Prima della elezione della Reggenza, se è necessaria (art. 64). 4°) Se il trono resta senza eredi fino alla convocazione della Assemblea Nazionale. Ciò non toglie, però, che pur non essendo i Ministri i depositari del potere esecutivo, essi ne abbiano tutta la autorità effettiva; sono, infatti, essi che preparano tutte le questioni che sotto forma di decreti vengono sottoposte alla firma reale; tanto è vero che. perchè abbiano valore esecutivo, è necessario che siano da essi controfirmati (art. 54) e sono essi soli che ne assumono la piena responsabilità. Essi nominano i funzionari subalterni del rispettivo dicastero ai sensi della legge e sono gli intermediari indispensabili fra il Re e il potere legislativo. Per l’articolo 83 l’Assemblea Nazionale non comunica direttamente che coi Ministri e l’intervento dei Ministri davanti all’Assemblea si produce per ca dì funzionario politico e con funzione affatto transitoria, tanto più che il Governo ai M*n»i doli a Co«titn*one i parlamentare.