148 biana e a Spalato; poi dei Tribunali di prima istanza e di distretto. Ai sensi dell'articolo 111 la nomina dei Giudici di Cassazione e di Appello e dei Presidenti dei tribunali di prima istanza viene fatta con Decreto Reale su proposta del Ministero di Giustizia dal numero dei candidati scelti da un corpo elettorale, la cui composizione è stabilita nei particolari da una legge. Non so se con quanta utilità per il delicatissimo Istituto della Giustizia. Resta a considerare ora la questione della inamovibilità dei giudici sancita dall'articolo 112. Il giudice non può essere destituito, nè tolto dal suo posto, nè allontanato dalla sua funzione per nessuna ragione, contro la sua volontà, senza ima decisione di un tribunale di diritto comune o senza una sentenza disciplinare della Corte di Cassazione. Non può essere messo in stato d'accusa per l'esercizio della sua funzione giudiziaria senza la approvazione della Corte d'Appello competente; per i membri dei Tribunali Superiori questo assenso viene impartito dalla Corte di Cassazione. Così pure un giudice non può. anche provvisoriamente, attendere ad un altro ufficio pubblico retribuito o anche gratuito senza il suo consenso e l'approvazione della Corte di Cassazione. Il giudice può essere trasferito solo con il suo consenso: egli può rimanere in servizio fino al ses-santacinquesinio anno d'età compiuto: i Presidenti della Corte di Cassazione e di Appello fino al settantesimo anno di età. Prima di questo termine i