292 Allegato F Lecce relativa al Tbibunale di Stato PEB LA DIFESA DELLO STATO NOI ALESSANDRO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI Su proposta #61 nostro Ministro di Giustizia, udito il Presidente del Consiglio- dei Ministri, prescriviamo e promulghiamo la legge per il Tribunale di Stato per la difesa deUo Stato. Art. 1. — Presso il Tribanale di Cassazione a Belgrado è disposto il Tribunale di Stato per la difesa dello Stato. Questo Tribunale ha competenza sul territorio di tutto lo Stato per investigare, discutere e giudicare relativamente alle azioni criminose contenute nella parte nona del Codice Penale del Regno dei Serbi e per le azioni contemplate negli artieoli 1, 9, 13 e 14 della legge per la difesa della sicurezza pubblica e dell’ordine dello Stato. Di fronte a questo Tribunale risponderanno i cittadini del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni anche se le sopra menzionate azioni furono commesse all’Estero. La competenza del Tribunale di Stato per la sicurezza dello Stato si estende anche sulle altre azioni criminose che siano eoi-legate colle sunnominate azioni. Art. 2. — Il Ministro di Giustizia stabilirà il numero dei Membri del Tribunale di Stato e i loro sostituti. Il Re nomina i membri del Tribunale di Stato ed i loro sostituti su proposta del Ministro di Giustizia dall’ordine degli attuali giudici.