280 L'organizzazione e l'aiuto o l'essere membro di simile organizzazione, in quanto non cada sotto la sanzione dell’art. 2 di questa legge, sarà punito con la prigione fino ad un anno e con la multa fino a 10.000 dinari. Art. 4. — La fondazione di nuove o la persistenza di tutte le associazioni politiche, che hanno altri scopi diversi da quelli degli articoli 1 e 3 di questa legge, è legato ad un esplicito permesso de] potere esecutivo (del Gran Zuppano di quella provincia, ove la Società ha la sua Sede principale). Se entro un mese questo permesso non 6arà emesso, si giudica che la fondazione della società non è permessa. Chi diventa o rimane membro di questa Società o l’avrà aiutata, sarà punito con la prigione fino a 3 mesi. Che la Società sia politica giudica il Gran Zuppano di quella provincia, nella quale la Società ha la sua sede principale. Art. 5. — E’ proibito il tenere convegni all’aria aperta o in locali chiusi, come anche tutte le riunioni senza preventivo permesso emesso dalla autorità politico-amministrativa provinciale. E’ necessario fare al più tardi entro 3 giorni la notificazione per il convegno e relativamente per la riunione; nella notificazione bisogna notificare anche l’ordine del giorno del convegno o relativamente della riunione; chi agisce contrariamente sarà punito con la prigione fino a 3 mesi e con la multa fino a 5.000 dinari. Ad ogni adunanza o riunione invierà l’Autorità Politicoamministrativa un suo funzionario, come Commissario, il quale avrà il dovere di sciogliere la riunione nel caso di qualche violazione della legge. Art. 6. — L’Autorità Politica Statale cercherà la forza militare del Comandante più vicino j er garentire la sicurezza pubblica, quando si dimostri che, in qualche caso concreto più grave, non siano per ciò sufficienti i propri organi della pubblica sicurezza. Il Consiglio dei Ministri darà le disposizioni successive sulla maniera d’impiego dell’Esercito.